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diritto commerciale cian capitoli
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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L’impresa agricola è disciplinata dall’articolo 2135 del Codice Civile, il quale definisce l’imprenditore agricolo come colui che esercita una o più attività tra coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. Tuttavia, l’analisi dell’impresa agricola può essere condotta secondo due principali criteri: criterio oggettivo e criterio soggettivo.
Il criterio oggettivo si basa sulla natura dell’attività svolta, indipendentemente dalla qualifica personale dell’imprenditore. L’articolo 2135 stabilisce che per qualificare un’attività come agricola essa deve essere diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase del ciclo stesso, e che tale ciclo può essere vegetale o animale. In base a questo criterio, le attività agricole si dividono in fondamentali e connesse: Attività fondamentali: comprendono la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali. Ciò significa che l’attività deve prevedere un ciclo biologico naturale, quindi non basta la mera commercializzazione di prodotti agricoli o la trasformazione industriale degli stessi. Attività connesse: riguardano la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli , purché tali prodotti derivino principalmente dall’attività agricola principale dell’imprenditore. Inoltre, rientrano tra le attività connesse quelle agrituristiche e quelle di miglioramento o sistemazione del fondo. Esempio pratico: Se un agricoltore coltiva grano, la sua attività è agricola in base al criterio oggettivo. Se lo stesso agricoltore utilizza il grano per produrre pane e lo vende, questa attività può essere considerata agricola se la produzione è derivata principalmente dalla sua attività primaria.
Il criterio soggettivo riguarda la figura dell’imprenditore agricolo e il suo status giuridico. L’imprenditore agricolo deve esercitare l’attività in forma professionale e organizzata, anche se non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale e gode di alcune tutele particolari.
Il piccolo imprenditore non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale , il che significa che non deve iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese , non è obbligato a tenere le scritture contabili e non è soggetto al fallimento , a meno che non superi determinati limiti di fatturato.
Per essere considerato non fallibile , il piccolo imprenditore deve dimostrare di non superare almeno uno dei seguenti limiti economici nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento : Attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro Ricavi annui non superiori a 200.000 euro Esposizione debitoria inferiore a 500.000 euro Se il piccolo imprenditore supera anche solo uno di questi limiti , può essere soggetto a fallimento e, quindi, perdere le agevolazioni previste per questa categoria. Xke non ne farebbe piu parte
La figura del piccolo imprenditore ha una funzione di tutela e semplificazione per chi esercita un’attività economica di modesta entità , garantendo benefici sia sotto il profilo amministrativo che giuridico. Principali vantaggi della qualifica di piccolo imprenditore:
Il piccolo imprenditore è una figura giuridica che si caratterizza per il coinvolgimento diretto del titolare nell’attività lavorativa e per il limite dimensionale della sua impresa. Questa figura esiste per semplificare la gestione e proteggere le piccole attività economiche, evitando oneri amministrativi e responsabilità gravose come il fallimento. Tuttavia, se l’impresa cresce e supera determinati limiti economici, il piccolo imprenditore potrebbe perdere le sue agevolazioni e diventare a tutti gli effetti un imprenditore commerciale.
L’imprenditore artigiano è una figura particolare di piccolo imprenditore che esercita personalmente e professionalmente un’attività d’impresa artigiana, con l’obbligo di partecipare in modo prevalente al processo produttivo. La sua disciplina è differente rispetto a quella dell’imprenditore commerciale e segue regole specifiche stabilite dalla legge quadro per l’artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443).
L’imprenditore artigiano si distingue dagli altri imprenditori per i seguenti elementi:
L’imprenditore artigiano è un soggetto economico che esercita in modo prevalente e personale un’attività di produzione di beni o di servizi, senza svolgere attività di intermediazione commerciale. Rispetto agli imprenditori commerciali, ha maggiore flessibilità nella gestione dell’impresa e gode di particolari agevolazioni fiscali e previdenziali. Tuttavia, se la sua attività cresce e supera i limiti previsti per i piccoli imprenditori, potrebbe essere assimilato a un imprenditore commerciale e perdere i benefici legati alla qualifica artigiana.
L’inizio dell’impresa è un concetto fondamentale nel diritto commerciale perché determina il momento a partire dal quale un soggetto può essere considerato imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile. Tale disposizione stabilisce che "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Da questa definizione emergono alcuni requisiti essenziali che permettono di identificare il momento esatto in cui un’attività può essere considerata un’impresa.
L’impresa inizia nel momento in cui si verifica l’esercizio effettivo di un’attività economica con i caratteri richiesti dall’art. 2082 c.c., ovvero quando si realizzano i seguenti presupposti: Esercizio di un'attività economica: l’attività deve essere concretamente avviata e non limitarsi a semplici atti preparatori o intenzioni future. Organizzazione: l’impresa deve avere una struttura organizzativa, seppur minima, per la produzione o lo scambio di beni e servizi. Professionalità: l’attività deve essere svolta in modo abituale e non occasionale. Non è necessario che sia l’attività principale del soggetto, ma deve avere una certa continuità. Finalità di mercato: l’attività deve essere destinata al mercato, ossia produrre beni o servizi per essere scambiati con terzi. Pertanto, l’impresa non inizia con la semplice intenzione di svolgere un’attività economica, ma con l’effettivo avvio dell’attività secondo i parametri sopra indicati.
Per l’imprenditore commerciale, il codice civile stabilisce che deve iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio. Tuttavia, l’iscrizione ha funzione dichiarativa e non costitutiva, il che significa che l’impresa può esistere anche prima dell’iscrizione, purché siano presenti i requisiti dell’art. 2082 c.c. Per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, l’iscrizione avviene nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ma ha una funzione di pubblicità-notizia e non influisce sulla qualifica di imprenditore.
Uno dei temi più discussi è il valore dei cosiddetti atti preparatori. Se un soggetto acquista macchinari o assume personale, questi atti possono essere considerati fasi preliminari, ma l’impresa non si considera ancora iniziata se manca l’effettiva operatività dell’attività economica. Tuttavia, quando il soggetto inizia a produrre o vendere beni o servizi, allora si può affermare che l’impresa è iniziata e quindi il soggetto diventa imprenditore a tutti gli effetti.
In alcuni casi, si può avere un imprenditore occulto, ossia un soggetto che esercita un’impresa in modo non evidente o tramite prestanome. Anche per l’imprenditore occulto, l’inizio dell’impresa coincide con l’effettivo esercizio dell’attività economica. Se il soggetto gestisce l’attività tramite un prestanome, sarà considerato imprenditore dal momento in cui inizia a trarre vantaggi e a dirigere l’attività imprenditoriale.
L’impresa inizia nel momento in cui il soggetto inizia effettivamente a esercitare un’attività economica con carattere di professionalità e organizzazione. L’iscrizione al Registro delle Imprese è obbligatoria per l’imprenditore commerciale, ma non è un elemento costitutivo dell’inizio dell’impresa. Gli atti preparatori non sono sufficienti a qualificare l’inizio dell’impresa, mentre l’imprenditore occulto è considerato tale dal momento in cui inizia a esercitare l’attività, anche se indirettamente.
chiedere al tribunale l’autorizzazione per continuare l’attività fino al raggiungimento della maggiore età del figlio. B. Gli incapaci relativi (minori emancipati e inabilitati) Possono continuare un’impresa esistente o avviarne una nuova, ma solo con l’autorizzazione del tribunale. Il tribunale può concedere l’autorizzazione solo se ritiene che l’impresa sia utile e vantaggiosa per l’incapace. Devono essere assistiti dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. 🔹 Esempio: Un minore emancipato, che ha ricevuto in eredità un negozio, vuole continuare l’attività. Può farlo solo con l’autorizzazione del tribunale e con l’assistenza del curatore per le decisioni più importanti. C. Soggetti con amministrazione di sostegno Possono continuare l’impresa, ma devono essere autorizzati dal giudice tutelare. L’amministratore di sostegno ha il compito di assistere o rappresentare l’imprenditore nella gestione. 🔹 Esempio: Un anziano imprenditore con problemi cognitivi viene affiancato da un amministratore di sostegno, che lo aiuta nelle decisioni aziendali.
L’esercizio dell’impresa da parte degli incapaci deve essere registrato nel Registro delle Imprese. L’iscrizione ha funzione dichiarativa e rende pubblica la situazione dell’imprenditore. Devono essere iscritti anche gli atti di autorizzazione del tribunale o del giudice tutelare.
Il tribunale può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento se l’impresa diventa non più conveniente per l’incapace. Quando l’incapace diventa capace, può continuare l’impresa in autonomia o decidere di chiuderla.
L’esercizio dell’impresa da parte degli incapaci è possibile, ma soggetto a restrizioni per tutelare il loro patrimonio. Gli incapaci assoluti non possono avviare un’impresa, ma possono continuare un’attività esistente con l’autorizzazione del tribunale. Gli incapaci relativi e gli amministrati di sostegno possono esercitare l’impresa con assistenza e autorizzazioni speciali. In tutti i casi, il controllo giudiziario è fondamentale per evitare abusi o cattiva gestione.
Nel diritto commerciale, la direzione e il coordinamento di imprese si riferisce alla possibilità che una società o un ente influenzi la gestione di una o più imprese subordinate. Questo fenomeno è tipico dei gruppi di imprese, in cui una società capogruppo (holding) esercita un controllo diretto o indiretto su altre società controllate.
Il Codice Civile non fornisce una definizione unitaria di "direzione e coordinamento", ma la disciplina è desumibile da diverse disposizioni, in particolare: Art. 2497 c.c.: disciplina la responsabilità della società o dell'ente che esercita la direzione e il coordinamento. Art. 2359 c.c.: definisce il concetto di società controllate e collegate. Secondo l'art. 2497 c.c., una società o un ente esercita direzione e coordinamento su un’altra impresa quando: Impone direttive strategiche e operative alla società controllata. Influenza le decisioni gestionali, finanziarie e commerciali. Assume un ruolo dominante nella governance della società subordinata. Tale attività è tipica delle holding societarie, delle società capogruppo e dei gruppi di imprese.
Tipologia Descrizione c.c.) diritti di voto in un'altra società. Coordinamento Si verifica quando una società esercita un'influenza gestionale su un'altra, pur non detenendo la maggioranza del capitale. Direzione unitaria Accade quando un ente o una società impone strategie e direttive gestionali comuni a più società, creando un vero e proprio gruppo di imprese.
L’attività di direzione e coordinamento ha effetti rilevanti sotto vari aspetti:
A livello europeo, la normativa sui gruppi di imprese si basa sui principi della Corporate Governance e della tutela dei soci e dei creditori. Il diritto UE prevede che ogni Stato possa regolamentare l’attività dei gruppi di imprese per evitare abusi. In molti ordinamenti europei, come in Francia e Germania, la legge impone obblighi di trasparenza e rendicontazione per le società capogruppo.
L’attività di direzione e coordinamento permette a un gruppo di imprese di operare in modo unificato, massimizzando l’efficienza gestionale. Tuttavia, il Codice Civile impone
limiti e obblighi di trasparenza per evitare abusi di potere da parte della società capogruppo. In particolare, la holding non può imporre decisioni dannose alle controllate senza essere responsabile delle conseguenze. Questa disciplina è essenziale per garantire l’equilibrio tra le esigenze di coordinamento e la tutela dell’autonomia delle imprese subordinate.
La Società in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.) è una forma societaria che combina elementi della società per azioni (S.p.A.) e della società in accomandita semplice (S.A.S.). Essa è caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci : Soci accomandatari , che hanno responsabilità illimitata e amministrano la società. Soci accomandanti , che rispondono solo nei limiti del capitale conferito e non partecipano alla gestione. Questa struttura è prevista dagli articoli 2452-2461 del Codice Civile.
Le principali peculiarità della S.A.P.A. sono:
Scioglimento : Avviene in caso di fallimento della società o se rimangono solo soci di un’unica categoria (solo accomandatari o solo accomandanti).
Caratteristica S.A.P.A. S.A.S. S.p.A. Responsabilit à soci Accomandatari illimitata, accomandanti limitata Accomandatari illimitata, accomandanti limitata Tutti i soci limitata Capitale sociale Minimo 50.000€ (azioni) Nessun minimo legale Minimo 50.000€ (azioni) Gestione Solo accomandatari Solo accomandatari Amministratori nominati dall’assemblea Revoca amministrato ri Solo per giusta causa Solo per giusta causa Assemblea può revocarli Trasferibilità delle quote Libera per gli accomandanti, limitata per gli accomandatari Limitata per tutti Libera
La S.A.P.A. è una forma societaria poco diffusa, adatta a imprese di grandi dimensioni che vogliono mantenere il controllo familiare o manageriale , pur avendo la possibilità di raccogliere capitale tramite l’emissione di azioni. Tuttavia, il regime di responsabilità illimitata degli accomandatari può rappresentare un limite alla sua diffusione, rendendola meno attraente rispetto a S.p.A. e S.r.l.
La società di fatto è una forma di società che nasce senza un atto costitutivo formale , ma dall’ accordo tacito tra due o più persone che si comportano come soci e svolgono un’attività economica comune. Sebbene il Codice Civile non disciplini espressamente la società di fatto , la giurisprudenza la riconosce quando sono presenti gli elementi essenziali della società previsti dall’ art. 2247 c.c. : Pluralità di soci Conferimento di beni o servizi Esercizio di un’attività economica in comune Scopo di lucro In assenza di un contratto scritto, la società di fatto si desume dal comportamento delle parti , dai loro rapporti economici e dalla gestione comune dell’attività.