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libertà di stampa nella costituzione italiana
Tipologia: Tesine universitarie
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Una prima fondamentale distinzione necessaria per introdurre l’argomento della libertà di stampa nella Costituzione italiana è quella tra posizioni giuridiche attive o di vantaggio ossia le libertà e i diritti e le posizioni giuridiche passive o di svantaggio ossia doveri e obblighi di cui è titolare il singolo cittadino; la libertà di stampa rientra tra le prime indicate in quanto con il termine libertà viene indicata la non interferenza da parte dello Stato nella sfera delle scelte individuali della persona.
“La libertà di filosofare e di dire quello che sentiamo: libertà che io intendo difendere in tutti i modi contro i pericoli si soppressione rappresentati ovunque dall’eccessiva autorità e petulanza dei predicatori.” Erano queste le convinzioni che già nel 1665 animavano il filosofo Baruch Spinoza sulla necessità di garantire agli uomini la facoltà di esprimere liberamente il proprio pensiero per tutelare la pace dello Stato e per garantire il progresso della società. Così anche Voltaire verso la metà del 700, afferma che il libero pensiero garantisce la libertà di critica e il pluralismo che assicurano la stabilità di uno Stato e Rousseau, della libertà di pensiero, ne fa componente principale del suo “contratto sociale”. La libertà di manifestazione del proprio pensiero diviene così la base di ogni forma di governo democratica ed entra come fondamento in tutte le Costituzioni democratiche.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. E’ così che la Costituzione italiana al primo comma dell’art.21 sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, che si esplica al secondo comma attraverso la libertà di stampa e la libertà di parola “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” La speciale considerazione riservata alla stampa nel testo costituzionale si giustifica considerando il periodo in cui la Costituzione viene redatta; si avvertì la necessità di evitare che si ripetessero forme di controllo autoritario dei pubblici poteri sulla libertà di stampa come quelle del periodo fascista appena conclusosi. Vengono quindi esplicitamente menzionati i mezzi mediante i quali la libertà di pensiero può essere esercitata: lo scritto, la parola ed ogni altro mezzo quindi per esempio oltre alla stampa, anche la televisione, la radio e internet. Benché dunque in Italia la libertà di manifestazione del pensiero attraverso tutti i mezzi di comunicazione sia garantita a norma di legge, l’art.21 della Costituzione ai commi 3 e 6, pone alcune limitazioni ai quali questo diritto può andare incontro. Nonostante nel comma 6 siano menzionati “provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni” la lettera del comma 3 esclude che possa essere introdotta una qualsiasi forma di censura, ossia di controllo preventivo. Se ne deduce che l’unico intervento limitativo della libertà di stampa possa essere quindi solamente repressivo e non preventivo, ossia il sequestro. “ Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
essere vietati ai minori di anni quattordici o diciotto. Altro limite è quello derivante dalla necessità di proteggere beni di rilievo costituzionale quali la tutela dell’onore e della reputazione della persona, i quali legittimano la punizione dei reati di ingiuria e diffamazione previsti agli artt. 594 ss. c.p.. La Corte costituzionale ha invece precisato che non si configura il reato di vilipendio con la mera critica, ma con l’additare le istituzioni, i simboli o le persone al pubblico disprezzo, inducendo i cittadini a disobbedirvi. Un ulteriore limite alla libertà di manifestazione del pensiero è senz’altro la tutela della riservatezza della persona, che viene ad evidenza, in particolare, nel suo necessario bilanciamento con il diritto di cronaca. Nella serie di disposizioni costituzionali sulla stampa, il comma 5 dell’art.21 contiene il principio della trasparenza delle fonti di finanziamento; dispone infatti che la legge possa prevedere che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Scopo di questa norma è garantire al pubblico la conoscenza dei finanziatori della stampa e quindi del loro orientamento, che ha molte possibilità di riflettersi su quello della stampa periodica che essi finanziano. La Legge 67 del 25 Febbraio 1987 ha provveduto a dare esecuzione a questa disposizione costituzionale, prevedendo la pubblicità della proprietà delle testate e dei loro trasferimenti.
La legge sulla stampa, l. n. 47 del 1948, norma attuativa del dettato costituzionale, ha dato applicazione ai principi costituzionali principalmente con tre gruppi di norme: in primo luogo imponendo per motivi di trasparenza la titolarità delle imprese editrici di quotidiani o periodici a persone fisiche o comunque a società riconducibili a persone fisiche; in secondo luogo, con
l’istituzione di un registro nazionale della stampa cui devono iscriversi gli editori di giornali quotidiani e periodici e con la previsione dell’obbligo di registrazione della testata presso il Tribunale competente per territorio; infine, con l’obbligo di pubblicare annualmente i bilanci delle imprese editrici di giornali quotidiani. Anche la Dichiarazione universale dei Diritti umani adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 dispone all’art.19 che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Purtroppo nonostante siano trascorsi più di sessant’anni dalla promulgazione di questo articolo, questo diritto ancora oggi è largamente disatteso e l’Italia da anni è maglia nera in Europa nella libertà d’informazione.
Nella classifica 2013 di Reporter senza frontiere sulla libertà di stampa nel mondo, l’Italia perde infatti quattro posizioni rispetto al report dello scorso collocandosi al 57° posto su 179 Paesi dopo Botswana e Niger.
reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad Euro 1032 (…). Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore ad Euro 516” E’ di questi ultimi giorni che arriva da Strasburgo un nuovo autorevole richiamo alle autorità italiane affinché adeguino la legislazione in materia di diffamazione a mezzo stampa agli standard del Consiglio d’Europa. “I legislatori e i giudici italiani devono urgentemente prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e far avanzare la libertà d’espressione in Italia. Le leggi e le procedure italiane sono inadeguate a proteggere la libertà d’espressione”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate dal commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks commentando l’accoglimento dei ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Maurizio Belpietro e Antonio Ricci e l’incarcerazione del giornalista di Reggio Calabria, Francesco Gangemi. Già un anno fa destava forte preoccupazione e allarme in Europa, il rischio che il Parlamento italiano approvasse norme sulla diffamazione a mezzo stampa ancora più punitive nei confronti dei giornalisti; sarebbe stato questo un messaggio negativo ad altri paesi europei in cui la libertà di stampa è seriamente minacciata. Purtroppo il forte appello che fece Muiznieks all’Italia a non dare il cattivo esempio nell’approvare al Senato una riforma della diffamazione a mezzo stampa senza procedere alla depenalizzazione, venne completamente disatteso. I Giudici di Strasburgo nell’accogliere il ricorso contro la condanna a quattro anni di reclusione e 110 mila euro di multa inflitta all’allora direttore del giornale “Libero” Maurizio Belpietro dalla Corte d’Appello di Milano per la pubblicazione di un articolo ritenuto diffamatorio nei confronti di due magistrati, riportano nella
sentenza che un giornalista non può essere condannato alla prigione se non nel caso di incitamento alla violenza o di diffusione di discorsi razzisti. La condanna al carcere per chi è ritenuto colpevole di diffamazione a mezzo stampa o di un comportamento non etico mina la libertà d’espressione e conduce all’auto-censura, con effetti deleteri sulla democrazia inoltre la pena per un reato commesso a mezzo stampa è quasi sempre incompatibile con la libertà d’espressione dei giornalisti, garantita dall’art.10 della Convenzione europea dei diritti umani.
“La libertà di stampa è tutto: è inutile parlare di libertà di coscienza, di libertà di riunione, di guarentigie costituzionali, di istituzioni parlamentari, di indipendenza della magistratura, di purezza dell’amministrazione pubblica, se non si mette a base di tutto ciò la libertà di stampa, cioè la libertà di pensare, di scrivere, di controllare, di criticare, di correggere, di consigliare e, occorrendo, di denunciare” E’ questa preziosa considerazione del giornalista e storico direttore del Corriere della Sera Mario Borsa che ci ricorda come la libertà di stampa sia una delle principali garanzie che uno Stato democratico deve riconoscere ai cittadini; libertà di stampa significa progresso, democrazia, rinnovamento civile e sociale. E’ così che la libera circolazione delle idee e delle