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Questa lezione esplora il complesso rapporto tra la chiesa e il diritto, con un focus particolare sulla natura e sull'organizzazione di una comunità religiosa. Come una comunità religiosa, come ad esempio la chiesa cattolica, nasca intorno a un capo carismatico e come, con il passare del tempo e l'ampliarsi del numero dei fedeli, si delineino regole e forme di organizzazione. Il testo anche discute sulla controversia sulla giuridicità del diritto della chiesa e risponde alle accuse di autori come jhering, jellinek e kelsen, affermando la piena giuridicità del diritto canonico.
Tipologia: Appunti
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Lezione 28.2 – DIRITTO E RELIGIONE (1-4) slide 28.2 (n. 1-4)
Sul piano teologico la società ecclesiale si caratterizza per particolari fini, per specifici caratteri, per peculiari prerogative e per tre specifiche potestà, quella di magistero, di ordine e di governo. Sul piano giuridico la Chiesa si definisce come una «corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di sovranità originaria e di capacità soggettiva pubblica e privata» (Del Giudice). Molti autori contestano il rapporto Chiesa-diritto sulla base di alcune particolari ricostruzioni. Alcuni di questi (Jhering, Jellinek, Kelsen) hanno contestato la giuridicità del diritto della Chiesa sostenendo che non siano possibili altri diritti al di fuori di quelli degli Stati. Altri considerano, invece, che le norme della Chiesa non possano dirsi giuridiche poiché prive di coazione e di intersoggettività (Carnelutti). Autorevoli canonisti hanno risposto, con significativi argomenti alle accuse delle citate teorie, affermando la piena ed incontrovertibile giuridicità del diritto canonico. Infatti, secondo il principio ubi societas ibi ius , dovunque esiste una organizzazione sociale vige pure una norma di condotta, che è giuridica in quanto è imposta e garantita istituzionalmente ed è generalmente considerata ed osservata come tale. Nella Chiesa, poi, non mancano, innanzitutto, strumenti propriamente coattivi: sono sì sanzioni che operano esclusivamente nella sfera spirituale (es. scomunica) ma pur sempre efficaci per coloro che appartengono alla Chiesa; nello stesso modo, il rapporto che si instaura nell’ordinamento canonico non è solo quello delle anime con Dio ma, come è logico, anche quello tra i vari soggetti che fanno parte della comunità religiosa. 2