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La Chiesa e il Diritto: La Comunità Religiosa e la Sua Organizzazione, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora il complesso rapporto tra la chiesa e il diritto, con un focus particolare sulla natura e sull'organizzazione di una comunità religiosa. Come una comunità religiosa, come ad esempio la chiesa cattolica, nasca intorno a un capo carismatico e come, con il passare del tempo e l'ampliarsi del numero dei fedeli, si delineino regole e forme di organizzazione. Il testo anche discute sulla controversia sulla giuridicità del diritto della chiesa e risponde alle accuse di autori come jhering, jellinek e kelsen, affermando la piena giuridicità del diritto canonico.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 28.2 – DIRITTO E RELIGIONE (1-4)
slide 28.2 (n. 1-4)
- La religione è quel complesso di credenze in realtà ultraterrene a
cui ciascuno aderisce con un atto di fede che matura nella
coscienza individuale;
- Una comunità religiosa, di norma, nasce e si sviluppa attorno ad
un capo carismatico, non ci sono all’inizio regole o vincoli
giuridici, tutto ruota intorno all’insegnamento del capo
carismatico. Quando questo muore, lascia ad altri il compito di
operare e di diffondere il suo messaggio. E’ inevitabile che, con il
passare degli anni, di capo in capo, vadano progressivamente
delineandosi, con l’ampliarsi del numero dei fedeli di quella
determinata comunità, alcune regole di organizzazione e di
disciplina della vita comunitaria.
La Chiesa cattolica, per la diffusione che assume, per la convinzione
della assoluta veridicità ed originalità del suo messaggio o per il
contesto culturale in cui si radica, tende ad accentuare la componente
organizzativa e disciplinare della vita comunitaria, a potenziare
l’aspetto istituzionale, talora anche a scapito delle esigenze spirituali.
Entrano in rapporto, così come ricordava Paolo VI nel Discorso ai
partecipanti al II Congresso internazionale di diritto canonico del 17
settembre 1973: «la Chiesa del diritto e la Chiesa della carità che
sono e restano una sola realtà, della cui vita interna è segno
esteriore la forma giuridica. Pertanto la polarità tra l’indole
religiosa (spirituale) e quella giuridica (istituzionale) lungi dal
divenire fonte di tensione, è sempre orientata verso il bene della
Chiesa».
Sotto l’aspetto esterno la Chiesa è una società e precisamente la
società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli
stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini
spirituali, sotto la potestà del Sommo Pontefice e dei Vescovi con lui
collegati.
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Lezione 28.2 – DIRITTO E RELIGIONE (1-4) slide 28.2 (n. 1-4)

  • La religione è quel complesso di credenze in realtà ultraterrene a cui ciascuno aderisce con un atto di fede che matura nella coscienza individuale;
  • Una comunità religiosa, di norma, nasce e si sviluppa attorno ad un capo carismatico, non ci sono all’inizio regole o vincoli giuridici, tutto ruota intorno all’insegnamento del capo carismatico. Quando questo muore, lascia ad altri il compito di operare e di diffondere il suo messaggio. E’ inevitabile che, con il passare degli anni, di capo in capo, vadano progressivamente delineandosi, con l’ampliarsi del numero dei fedeli di quella determinata comunità, alcune regole di organizzazione e di disciplina della vita comunitaria. La Chiesa cattolica, per la diffusione che assume, per la convinzione della assoluta veridicità ed originalità del suo messaggio o per il contesto culturale in cui si radica, tende ad accentuare la componente organizzativa e disciplinare della vita comunitaria, a potenziare l’aspetto istituzionale, talora anche a scapito delle esigenze spirituali. Entrano in rapporto, così come ricordava Paolo VI nel Discorso ai partecipanti al II Congresso internazionale di diritto canonico del 17 settembre 1973: «la Chiesa del diritto e la Chiesa della carità che sono e restano una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica. Pertanto la polarità tra l’indole religiosa (spirituale) e quella giuridica (istituzionale) lungi dal divenire fonte di tensione, è sempre orientata verso il bene della Chiesa». Sotto l’aspetto esterno la Chiesa è una società e precisamente la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Sommo Pontefice e dei Vescovi con lui collegati. 1

Sul piano teologico la società ecclesiale si caratterizza per particolari fini, per specifici caratteri, per peculiari prerogative e per tre specifiche potestà, quella di magistero, di ordine e di governo. Sul piano giuridico la Chiesa si definisce come una «corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di sovranità originaria e di capacità soggettiva pubblica e privata» (Del Giudice). Molti autori contestano il rapporto Chiesa-diritto sulla base di alcune particolari ricostruzioni. Alcuni di questi (Jhering, Jellinek, Kelsen) hanno contestato la giuridicità del diritto della Chiesa sostenendo che non siano possibili altri diritti al di fuori di quelli degli Stati. Altri considerano, invece, che le norme della Chiesa non possano dirsi giuridiche poiché prive di coazione e di intersoggettività (Carnelutti). Autorevoli canonisti hanno risposto, con significativi argomenti alle accuse delle citate teorie, affermando la piena ed incontrovertibile giuridicità del diritto canonico. Infatti, secondo il principio ubi societas ibi ius , dovunque esiste una organizzazione sociale vige pure una norma di condotta, che è giuridica in quanto è imposta e garantita istituzionalmente ed è generalmente considerata ed osservata come tale. Nella Chiesa, poi, non mancano, innanzitutto, strumenti propriamente coattivi: sono sì sanzioni che operano esclusivamente nella sfera spirituale (es. scomunica) ma pur sempre efficaci per coloro che appartengono alla Chiesa; nello stesso modo, il rapporto che si instaura nell’ordinamento canonico non è solo quello delle anime con Dio ma, come è logico, anche quello tra i vari soggetti che fanno parte della comunità religiosa. 2