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DIRITTO ECCLESIASTICO.
Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:
- Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco
- Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco
CAPITOLO 1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO E I SUOI PRINCIPI.
IL DIRITTO ECCLESIASTICO IN ITALIA.
Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso.
Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali :
1) Libertà religiosa ➔ l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
2) L’uguaglianza religiosa ➔ l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le
confessioni religiose dinnanzi alla legge
3) La laicità dello Stato ➔ sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e
20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
LIBERTA’ RELIGIOSA.
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio. La libertà religiosa include altresì :
- la libertà di fede : professare o non professare una fede
- libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti
- libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.
- costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso. La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:
- occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
- la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.
UGUAGLIANZA RELIGIOSA.
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:
- tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godo in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.
La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto. Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.
LAICITA’ DELLO STATO.
Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato. A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.
- la laicità pertanto, caratterizza la stessa forma repubblicana dello Stato.
EVOLUZIONE STORICA DEI RAPPORTI FRA STATO ITALIANO.
(A) LA QUESTIONE ROMANA.
Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.
- legge che non fu mai accettata dalla Chiesa, in quanto essendo una legge interna dello Stato, non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento. (B) PATTI LATERANENSI Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana. (C) IL NUOVO CONCORDATO I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.
- il concordato del 1929, poneva la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio. La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.
- a seguito di tale modifiche, i Patti , non si pongono più in contrasto con la Costituzione.
CAPITOLO 2. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.
Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale (o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti) Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario , perché modificabili con legge ordinaria. La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.
IL NUOVO CONCORDATO.
Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi:
- preambolo 2) testo formato da 14 articoli e 3) protocollo addizionale I principi del nuovo concordato sono:
- neutralità dello Stato in materia religiosa
- completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica
- abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici
- disciplina del matrimonio cattolico. Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità. Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) ➔ si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.
- viene abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi.
CULTI ACATTOLICI.
La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione. 8.1 ➔ viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 ➔ Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
- i loro rapporti con lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.
CAPITOLO 3. ORGANI STATUALI CON MANSIONI INERENTI AI CULTI.
Il presidente della Repubblica , in rapporto alla materia ecclesiastica, ha le seguenti
competenze:
- ratifica trattati internazionali , compresi quelli con la Santa sede, salva l’approvazione delle Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione
- accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio pontificio presso l’Italia
- Emana decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.
Il Presidente del Consiglio dei ministri :
- dirige e coordina l’opera dei singoli Ministri anche in materia ecclesiastica
- svolge una funzione di preparazione , promozione ed impulso delle iniziative in materia ecclesiastica , anche attraverso appositi organismi collegiali consultivi.
Il Consiglio dei ministri :
- deve essere sentito obbligatoriamente in caso di DPR per il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di intesa.
Ministero dell’Interno.
- è l’organo che esercita le competenze in materia di Culto , sia cattolico che acattolico.
- Il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi” , legge 1159/1929 e il relativo regolamento di attuazione. La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica “ purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume ”. Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell’eguaglianza dei cittadini , qualunque sia la religione da essi professata. Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione , che a sua volta è diviso in diverse direzioni.
Fondo edifici di culto.
- Istituito dal 1° gennaio 1987.
- Ha il compito di provvedere alla conservazione – restauro e alla tutela degli edifici di culto appartenente al Fondo stesso.
- L’amministrazione del fondo è affidata al Ministro dell’interno.
CAPITOLO 4. L’ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL
VATICANO.
Essi si distinguono per gradi o istanze:
- quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o locali ( le diocesi )
- mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede). Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico. Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo.
I TRIBUNALI DIOCESANI.
Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici. Sempre su nomina vescovile, appartengono:
- Il Promotore di giustizia
- e il Difensore del vincolo (possono essere sacerdoti o laici),
- entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico , al pari del pubblico ministero nell’Ordinamento giudiziario statale. A costoro si affianca poi il personale amministrativo , di necessario supporto per lo svolgimento della funzione giudiziaria. La competenza del vescovo diocesano si estende : o a tutte le cause contenziose e penali , eccetto quelle espressamente escluse dal diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana o e le cause di nullità matrimoniale , relativamente a quelle nazioni (tra cui l’Italia, come si vedrà tra breve) che sono dotate di specifici tribunali a carattere regionale. Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica. Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.
I TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI ED INTERDIOCESANI.
Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza.
In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa. Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello. Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.
IL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA.
Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale. Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica. Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso. Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale. La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani. La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore. Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.
- ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi,
- procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione,
- esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello. Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione ) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia. A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi.
LA NUOVA LEGGE SULLE FONTI DEL DIRITTO.
La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009. Secondo tale legge, l’ordinamento canonico , risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente (come avveniva in seguito ai Patti Lateranensi. La maggiore cautela nella ricezione delle leggi italiane è giustificata da 3 ragioni :
- numero esorbitante di leggi
- instabilità della legislazione civile
- contrasto delle leggi italiane con ordinamento canonico.
LEGGE ANTIRICICLAGGIO.
Con lettera apostolica in forma di motu proprio , papa benedetto 16°, ha emanato la legge antiriciclaggio, in esecuzione della Convenzione monetaria tra lo Stato della città del Vaticano e l’Unione Europea del 2009. Tuttavia l’impianto normativo, si è dimostrato insufficiente, tanto che con decreto d’urgenza nel 2012, a firma del governatorato vaticano, la norma è stata sottoposta ad una revisione. Ad es. :
- viene introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati di riciclaggio con l’introduzione di pene pecuniarie molto salate
GIURISDIZIONE DELLO STATO DEL VATICANO
L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un " Motu Proprio " in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori: o "Norme complementari in materia penale "; o "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale"; o "Norme generali in tema di sanzioni amministrative".
Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che ➔ i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine: a) ai reati commessi contro la sicurezza , gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede ; b) ai reati indicati:
- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;
- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
- commessi dai "pubblici ufficiali " in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un a ccordo internazionale ratificato dalla Santa Sede , se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero I predetti reati sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione. La giurisdizione si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.
RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI
DICHIARAZIONE DI NULLITA’ DEL MATRIMONIO
La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni: I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto. II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento. III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. IV. – Il processo più breve. Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
RAPPORTI CON LO STATO ITALIANO.
In materia penale ➔ a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA.
La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani. La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Suoi compiti specifici sono:
- studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa cattolica in Italia;
- dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale ;
- mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano. Inoltre ha il compito di gestire i termini dell’accordo per tutte quelle materie la cui regolamentazione venga a questi demandata. Gestisce l’8 per 1000 del gettito IRPEF destinato alla chiesa cattolica. NOMINA DEI TITOLARI DI UFFICI ECCLESIASTICI ➔ è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Permane solo l’obbligo per l’autorità ecclesiastica di dare comunicazione alle competenti autorità italiane civili di Arcivescovi e Vescovi… SANZIONI CONTRO UFFICIALI ECCLESIASTICI ➔
- PENALE ➔ Inosservanza alle disposizioni del T.U. circa le pubbliche riunioni
- CIVILE ➔ Per danni ingiusti derivati a terzi dal comportamento doloso o colposo dell’ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni.
CAPITOLO 6. LE PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO.
La qualifica di fedele è irrilevante per il diritto. La qualifica di ecclesiastico invece, comporta l’attribuzione di una serie di privilegi e limitazioni. Il nostro ordinamento fa riferimento al concetto di ministro di culto , riferita a tutte le confessioni religiose. Esenzioni :
- per il servizio militare : i sacerdoti , diaconi e religiosi che hanno preso i voti hanno facoltà di chiedere l’esonero o essere assegnati al servizio civile.
- gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Ineleggibilità ed incompatibilità : tutti i ministri di culti non possono :
- esercitare funzioni di giudice popolare o di vice procuratori onorari
- candidarsi alle elezioni politiche o regionali o comunali
- esercitare funzioni di avvocato o notaio. Capacità speciali :
l’art. 609 del cc.stabilisce che chi si trova in luogo dove domina malattia contagiosa o in altri casi è possibile fare testamento valido in presenza di ministro di culto e in presenza di 2 testimoni non inferiori ad anni 16.
SOSTENTAMENTO DEL CLERO.
La CEI ha provveduto ad erigere l’istituto centrale per il sostentamento del clero , con il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani. Tali istituti hanno personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’interno. I sacerdoti devono comunicare annualmente tutte le entrate e se queste sono inferiori alla somma determinata annualmente dalla CEI, l’istituto provvede alla relativa integrazione. Le entrate dell’istituto centrale sono costituite :
- dall’8x 1000
- dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche
- dalla quota degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani.
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ECCLESIASTICI NEL DIRITTO
PENALE.
Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale. Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi. Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei pr ocedimenti penali promossi. Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva :
- come circostanza aggravante : reato con l’abuso dei propri doveri o poteri
- come elemento costitutivo del reato : abuso funzioni di culto in materia elettorale. Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :
- come circostanza aggravante ➔ l’aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro culto cattolico o culto ammesso dallo Stato
- come elemento costitutivo ➔ casi di offesa pubblicamente ad una confessione religiosa. I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :
- ricevono testamento nei casi previsti dal 609cc
- certificano l’avvenuta celebrazione del matrimonio , ai fini della trascrizione
- il ministro del culto acattolico è delegato dall’ufficiale di stato civile per il matrimonio religioso. I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti. Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane. Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.
CAPITOLO 7. GLI ENTI ECCLESIASTICI.
Lo Stato riconosce la personalità giuridica :
Estinzione :
- naturalmente (quando abbia cessato di agire per lo spazio di 100 anni )
- o con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica. Se l’ente ha ottenuto il riconoscimento, occorre l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento che ne dispone l’estinzione Disposizioni analoghe sono previste per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intese recepite in legge. Per le confessioni che hanno stipulato intese, vige un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa.
- per es. : nominano i propri ministri senza condizioni , salvo l’obbligo di registrazione in appositi elenchi. Inoltre agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con intese, è data facoltà di acquisire la qualifica di impresa sociale ➔ cioè la possibilità di porre in essere un’attività economica organizzata , per rendere servizi di utilità sociale e realizzare finalità di interesse generale. Per le confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") la L. n. 1159 / 1929, prevede il riconoscimento giuridico. È facoltà discrezionale dello Stato italiano conferire o meno la personalità giuridica agli istituti delle confessioni. Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di a cquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di istruzione Tuttavia per gli enti senza intesa , sono previsti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, sono previste le seguenti misure: l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che “ nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa ”; l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico la vigilanza sull’attività dell’ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo.
SINGOLI ENTI ECCLESIASTICI DELLA CHIESA CATTOLICA.
- Enti centrali : a) SANTA SEDE b) CONGREZIONI c) COLLEGIO DEI CARDINALI d) TRIBUNALI ECCLESIASTICI
- Enti locali : a) CAPITOLI ➔ coadiuvano il vescovo b) SEMINARI
- CHIESE ➔ Riconoscimenti solo se sono autosufficienti
- FABBRICERIE ➔ provvedono all’amm.ne dei beni delle chiese ed alla loro manutenzione. Sono sottoposti a controlli del Ministero dell’Interno. Riconoscimento ordinario
- SANTUARI ➔ Luoghi sacri. Personalità giuridica già acquisita ante 1929
- ASSOCIAZIONI RELIGIOSE ➔ riconosciuta personalità giuridica solo se hanno sede in Italia
- ASSOCIAZIONI DI FEDELI ➔ riconosciute solo se non hanno carattere esclusivamente locale
- FONDAZIONI DI CULTO ➔ riconosciute con procedimento ordinario
- ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ➔ Riconosciuto con procedimento abbreviato.
CAPITOLO 8. IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.
I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono :
- BENI SACRI ➔ direttamente destinati al culto , acquistano carattere di sacro tramite il rito di consacrazione
- BENI TEMPORALI ➔ beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti , occupati espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. I beni mobili e le pertinenze degli edifici di culto, sono impignorabili.
FONTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.
- entrate di diritto pubblico ➔ spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali.
- entrate di diritto privato ➔ sono quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come ordinari soggetti di diritto privato. Le entrate di diritto pubblico possono essere divise in : (1) imposte ecclesiastiche ; (2) tasse ecclesiastiche ; (3) erogazioni dello Stato a favore della Chiesa.
IMPOSTE ECCLESIASTICHE ( Solo decime dominicali ).
Per quanto riguarda le imposte ecclesiastiche, in base al diritto canonico , la Chiesa ha potestà di imporre tributi.
- Infatti, il codice di diritto canonico dispone che “la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie”.
Però tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato italiano ,
Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette decime dominicali , ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente. Oggi tali decime consistono in un canone annuo fisso in danaro.
Il legislatore ha previsto delle agevolazioni tributarie per incrementare tali oblazioni, tenuto conto dello scopo di pubblico interesse per il quale sono effettuate: → le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni in danaro, fino all’importo di 1000 euro effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero. Con l’espressione disposizioni per l’anima sono indicate le disposizioni testamentarie con cui un soggetto dispone un lascito a favore di enti ecclesiastici per ottenere in cambio la celebrazione di messe in suffragio del testatore stesso o della sua famiglia. Per quanto riguarda i legati pii e le fondazioni di culto , il codice di diritto canonico stabilisce, che i fedeli possono devolvere beni temporali a favore della Chiesa per scopi di culto o di beneficenza. A tal fine essi possono creare : (1) una pia fondazione non autonoma , trasferendo determinati beni ad un ente ecclesiastico già esistente con oneri, temporanei o perpetui, tesi a perseguire un fine di culto o di beneficenza (2) una pia fondazione autonoma , costituendo un ente nuovo , una fondazione di culto , e dotandola di un certo patrimonio per perseguire gli scopi suddetti. Tali fondazioni possono essere istituite anche per testamento In merito ai redditi patrimoniali e alle prestazioni terratiche , si ricorda che le rendite che gli enti ecclesiastici ricavano dai loro beni grazie ai frutti, naturali o civili , dei beni stessi. Esse sono regolate dalle ordinarie norme civilistiche.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.
La gestione del patrimonio ecclesiastico è regolata in parte dal diritto canonico ed in parte dalla legge italiana. Sancisce il nuovo Concordato che “ l’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico ”; Viene, inoltre, precisato che “ gli acquisti di questi enti sono però s oggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche ”. Ai sensi dell’art. 17 del c.c., ora abrogato, per l’acquisto di immobili o l’accettazione di eredità , la persona giuridica doveva richiedere un’autorizzazione governativa. L’autorizzazione era concessa con DPR sentito il consiglio di Stato. In seguito all’abrogazione ad opera della legge Bassanini , gli enti possono acquistare diritti reali immobiliari senza autorizzazione governativa.
REGIME TRIBUTARIO.
In conformità all’art. 20 della Costituzione che vieta speciali gravami fiscali per gli enti ecclesiastici, con il nuovo concordato è stato innovato il regime tributario.
Il nuovo sistema si incentra su 2 punti :
- gli effetti tributari per gli enti che hanno fini di religione o di culto , sono equiparati agli enti che hanno fine di beneficenza e di istruzione
- le attività diverse da quelle di religione e di culto , sono soggette alle leggi dello Stato. Principali sgravi di carattere tributario previsti per gli enti ecclesiastici :
- IRES , ridotta alla metà
- IVA, normalmente non viene pagata dagli enti ecclesiastici, in quanto essi non hanno come oggetto principale l’esercizio abituale di un’attività commerciale.
- IMU , non deve essere versata per i fabbricati esclusivamente destinati all’esercizio del culto, nonché i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel trattato lateranensi. E altri sgravi.
CAPITOLO 10. IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI.
Sino al concordato del 1929 , l’unica forma di matrimonio valida era quella del matrimonio civile. Con la stipulazione dei Patti Lateranensi , ci fu l’unificazione dei 2 riti , civile e religioso.
- il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purchè trascritto nei registri dello Stato civile.
ACCORDO DI VILLA MADAMA DEL 1984 (effetti civili e non riserva giurisd).
Si è voluta concentrare tutta la disciplina dell’istituto del matrimonio concordatario. Sostituisce la vecchia disciplina del Concordato del 1929. E’ riconosciuto il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
- senza trascrizione, il matrimonio rimane solo un rapporto religioso. E’ riconosciuto altresì la fine della riserva della giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio con effetti civili.
- le parti infatti, potranno avvalersi indistintamente della procedura concordataria o di quella della legge sul divorzio. In ogni caso, la sentenza dei tribunali ecclesiastici potrà essere resa esecutiva nell’ordinamento italiano con un procedimento simile a quello di delibazione delle sentenze straniere.
MATRIMONI.
Matrimonio civile ➔ celebrato davanti all’Ufficiale di stato Civile Matrimonio canonico (o concordatario) ➔ celebrato davanti al Ministro del culto cattolico Matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico , per il quale non sia stata stipulata un intesa ➔ tale ministro agisce come persona delegata dall’autorità dello Stato. Il matrimonio civile così celebrato è totalmente sottoposto alla legge dello Stato. Per le confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese ➔ è previsto il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme dei diversi ordinamenti religiosi.
CAPITOLO 11. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.