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schema diritto parlamentare, Schemi e mappe concettuali di Diritto Parlamentare

schema di diritto parlamentare

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 04/11/2024

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CAPITOLO I
La funzione legislativa nella XVI e XVII legislatura. Spunti per una indagine a
partire dal Rapporto sulla legislazione 2017-2018
Sul piano delle singole fonti, la Costituzione ribadisce la centralità della legge
parlamentare come fonte direttamente attuativa ed integrativa delle disposizioni
costituzionali di maggior rilievo. Un compito che è assai diverso da quello che le !
Costituzioni del XIX secolo adavano alla legge parlamentare nel quadro di Carte
costituzionali flessibili, sia in termini di garanzia, democratica sia in termini di garanzia
della legalità costituzionale. Infatti, non si permette più una discrezionalità piena del
legislatore ma, per il tramite del controllo di costituzionalità, se ne vincolano le scelte
rispetto al quadro dettato nella Costituzione stessa. Anche per quanto riguarda il
procedimento legislativo la nostra Costituzione opera delle scelte che sono da un lato
rivolte al futuro, e perciò possono essere considerate innovative, e dall’altro
rappresentano un consolidamento degli aspetti storici della funzione legislativa, così
come questo potere è venuto maturando nel passaggio dallo stato assoluto allo stato
liberale. La norma contenuta nell’art. 70 Cost. aerma il ruolo centrale e paritario delle
Camere nell’esercizio della funzione legislativa e rimanda implicitamente agli articoli
successivi la declinazione dello stesso potere di approvare le leggi . L’articolo 71 Cost. ci
dice in maniera molto scarna come si avvia l’iter di formazione delle leggi, senza
prevedere quale degli organi o soggetti menzionati debba essere più importante o
semplicemente più rilevante degli altri nella fase di iniziativa . Al contempo, l’art. 72 Cost.
individua le basi del procedimento legislativo che dovranno essere specificate nei due
regolamenti parlamentari di Camera e Senato. i Costituenti prudentemente scelsero di
non operare grandissimi slanci in avanti, salvo alcuni aspetti che rappresentarono dei
punti di compromesso tra le forze politiche, tra cui possiamo individuare: per quanto
riguarda l’art. 70 Cost., l’esclusione nell’ottica delle norme dello Statuto Albertino del
Capo dello Stato dall’esercizio della funzione legislativa insieme alle Camere; per quanto
riguarda l’art. 71 Cost., l’inserimento dell’istituto dell’iniziativa legislativa popolare; per
quanto riguarda l’art. 72 Cost., la previsione che alcune leggi potessero essere approvate
direttamente in Commissione. A queste norme vanno ovviamente aggiunti gli articoli 76 e
77 Cost. che stabiliscono rispettivamente il controllo delle Camere rispetto all’esercizio, di
per sé eccezionale, della funzione legislativa da parte del Governo, attraverso l’istituto
della delega e la decretazione d’urgenza. !
Le caratteristiche principali della situazione attuale
La situazione odierna è lontana e per certi aspetti molto divergente rispetto al quadro di
matrice costituente. I fenomeni a cui assistiamo operano nel duplice livello indicato:
quello della limitazione della superiorità della legge e quello del mancato rispetto delle
procedure legislative. Negli anni la legge parlamentare ha subito un ridimensionamento
notevole a tutto favore, soprattutto, delle fonti primarie del Governo e delle fonti europee,
oltre che delle norme di provenienza regionale e degli atti delle autorità amministrative
indipendenti. Questo stravolgimento rispetto alle norme costituzionali ha evidenziato, da
un lato, la necessità di un ripensamento generale del rapporto tra le fonti e, dall’altro, ha
evidenziato che la disciplina costituzionale, così generale e indeterminata, avrebbe
bisogno di una rimeditazione, perché non regge più rispetto alle trasformazioni a cui è
soggetta l’esperienza statale.Anche sul versante dei procedimenti, gli ultimi anni hanno
mostrato un allontanamento progressivo dal quadro costituzionale. Per le procedure vale,
infatti, la stessa conclusione che abbiamo evidenziato per la legge, dato che esse hanno
subito il cambiamento più forte rispetto alla configurazione che aveva assunto nei
precedenti decenni dell’esperienza repubblicana. Le ragioni di questi cambiamenti e delle
ambiguità evocate sono numerose. Anzitutto, il fatto che la Costituzione e poi i
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CAPITOLO I

La funzione legislativa nella XVI e XVII legislatura. Spunti per una indagine a

partire dal Rapporto sulla legislazione 2017-

Sul piano delle singole fonti, la Costituzione ribadisce la centralità della legge

parlamentare come fonte direttamente attuativa ed integrativa delle disposizioni

costituzionali di maggior rilievo. Un compito che è assai diverso da quello che le

Costituzioni del XIX secolo affidavano alla legge parlamentare nel quadro di Carte

costituzionali flessibili, sia in termini di garanzia, democratica sia in termini di garanzia

della legalità costituzionale. Infatti, non si permette più una discrezionalità piena del

legislatore ma, per il tramite del controllo di costituzionalità, se ne vincolano le scelte

rispetto al quadro dettato nella Costituzione stessa. Anche per quanto riguarda il

procedimento legislativo la nostra Costituzione opera delle scelte che sono da un lato

rivolte al futuro, e perciò possono essere considerate innovative, e dall’altro

rappresentano un consolidamento degli aspetti storici della funzione legislativa, così

come questo potere è venuto maturando nel passaggio dallo stato assoluto allo stato

liberale. La norma contenuta nell’art. 70 Cost. afferma il ruolo centrale e paritario delle

Camere nell’esercizio della funzione legislativa e rimanda implicitamente agli articoli

successivi la declinazione dello stesso potere di approvare le leggi. L’articolo 71 Cost. ci

dice in maniera molto scarna come si avvia l’iter di formazione delle leggi, senza

prevedere quale degli organi o soggetti menzionati debba essere più importante o

semplicemente più rilevante degli altri nella fase di iniziativa. Al contempo, l’art. 72 Cost.

individua le basi del procedimento legislativo che dovranno essere specificate nei due

regolamenti parlamentari di Camera e Senato. i Costituenti prudentemente scelsero di

non operare grandissimi slanci in avanti, salvo alcuni aspetti che rappresentarono dei

punti di compromesso tra le forze politiche, tra cui possiamo individuare: per quanto

riguarda l’art. 70 Cost., l’esclusione nell’ottica delle norme dello Statuto Albertino del

Capo dello Stato dall’esercizio della funzione legislativa insieme alle Camere; per quanto

riguarda l’art. 71 Cost., l’inserimento dell’istituto dell’iniziativa legislativa popolare; per

quanto riguarda l’art. 72 Cost., la previsione che alcune leggi potessero essere approvate

direttamente in Commissione. A queste norme vanno ovviamente aggiunti gli articoli 76 e

77 Cost. che stabiliscono rispettivamente il controllo delle Camere rispetto all’esercizio, di

per sé eccezionale, della funzione legislativa da parte del Governo, attraverso l’istituto

della delega e la decretazione d’urgenza.

Le caratteristiche principali della situazione attuale

La situazione odierna è lontana e per certi aspetti molto divergente rispetto al quadro di

matrice costituente. I fenomeni a cui assistiamo operano nel duplice livello indicato:

quello della limitazione della superiorità della legge e quello del mancato rispetto delle

procedure legislative. Negli anni la legge parlamentare ha subito un ridimensionamento

notevole a tutto favore, soprattutto, delle fonti primarie del Governo e delle fonti europee,

oltre che delle norme di provenienza regionale e degli atti delle autorità amministrative

indipendenti. Questo stravolgimento rispetto alle norme costituzionali ha evidenziato, da

un lato, la necessità di un ripensamento generale del rapporto tra le fonti e, dall’altro, ha

evidenziato che la disciplina costituzionale, così generale e indeterminata, avrebbe

bisogno di una rimeditazione, perché non regge più rispetto alle trasformazioni a cui è

soggetta l’esperienza statale.Anche sul versante dei procedimenti, gli ultimi anni hanno

mostrato un allontanamento progressivo dal quadro costituzionale. Per le procedure vale,

infatti, la stessa conclusione che abbiamo evidenziato per la legge, dato che esse hanno

subito il cambiamento più forte rispetto alla configurazione che aveva assunto nei

precedenti decenni dell’esperienza repubblicana. Le ragioni di questi cambiamenti e delle

ambiguità evocate sono numerose. Anzitutto, il fatto che la Costituzione e poi i

regolamenti parlamentari si limitano ad adeguare un procedimento che deriva dal periodo

statutario, e che quindi era stato disegnato per una stagione politica molto lontana, nella

quale non c’era una Costituzione rigida, uno stato sociale così forte ed esigente, l’Unione

europea e soprattutto leggi elettorali di stampo maggioritario. Soprattutto, è il mutamento

maggioritario del periodo 1993–1994 ad aver comportato un vistoso allontanamento

rispetto alle previsioni costituzionali e regolamentari dedicate al procedimento legislativo,

avendo spostato sul rapporto più stretto tra maggioranza parlamentare e compagine

governativa il fulcro della proposta legislativa e del potere di emendamento. Ne è

derivata un’alterazione delle prassi applicative delle norme sulla approvazione articolo per

articolo (art. 72, comma 1 Cost.), delle previsioni sulla approvazione in Commissione (art.

72, comma 1 Cost.), di quelle concernenti l’approvazione delle leggi da parte di entrambe

le Camere (art. 70 Cost.), delle regole relative all’esercizio del potere di delega legislativa

(art. 76 Cost.) e, infine, delle norme che delimitano la capacità emendativa del Parlamento

rispetto alla legge di conversione (art. 77 Cost.).

Lo stato della funzione legislativa tra XVI e XVII legislatura

La situazione attuale. La XVII legislatura rappresenta certamente un unicum se

evidenziamo i principali fatti economici, sociali ed istituzionali che si sono svolti dal 2013

al 2018. Dopo l’esito elettorale “inatteso e senza vincitori” del 24–25 febbraio 2013 , in

cui l’Italia è improvvisamente ripiombata in un contesto politico nominalmente

multipolare, è seguito un lungo periodo di incertezza politica in cui si sono intrecciati una

serie di eventi eccezionali, alcuni dei quali inediti nella storia repubblicana italiana.

Abbiamo assistito, tra l’altro, alla prima rielezione di un presidente della Repubblica, alla

prima volta in cui la Corte costituzionale ha annullato una legge elettorale, a un tentativo

di modifica della Costituzione molto ampio e poi naufragato di fronte al voto popolare, sul

quale oltretutto il Paese si è spaccato in due tra sostenitori e oppositori della riforma.

Diversa è la situazione per quanto riguarda l’esercizio del potere legislativo. con l’avvento

del maggioritario il Governo ha assunto una notevole centralità nella gestione dei processi

di produzione normativa, non già in forza della funzione esecutiva ma in quanto, da un

lato, titolare insieme al Parlamento della funzione di indirizzo politico e, dall’altro, in forza

del ruolo assunto nella attuazione del diritto di derivazione europea.

Questi cambiamenti non hanno determinato la preponderanza assoluta del Governo

rispetto al Parlamento, ma solo uno “spostamento del baricentro” legislativo, in base al

quale al potere di indirizzare e di aprire il procedimento legislativo con una proposta molto

solida, corrisponde in capo alle maggioranze parlamentari la titolarità di un potere di

“forte condizionamento” della produzione legislativa attraverso il potere di proporre

emendamenti. In forza delle trasformazioni più recenti, si è determinata una fortissima

ambivalenza nella forma di governo (parlamentare) italiana, al punto che oggi tutto il

nostro sistema parlamentare, compresa la funzione legislativa, può essere letto come un

grande braccio di ferro tra Governi che mostrano grande capacità decisionale, almeno

nella fase di formulazione delle proposte legislative, e maggioranze parlamentari che con

grande capacità reattiva su ogni singola iniziativa legislativa riescono a barattare il minor

tempo della decisione con un contenuto legislativo ad esse più favorevole.

La produzione di norme di fonti primarie è dominata procedurali da una molteplicità di

procedure attivate in modo “reattivo” che danno certezza di conclusione: principalmente,

le deleghe legislative, il procedimento di conversione dei decreti- legge e processi

normativi altamente tipizzati, come quelli legati al ciclo di bilancio e al recepimento del

diritto europeo. queste prassi sono l’espressione di un cambiamento complessivo del

rapporto tra Governo e Parlamento che non si rispecchia del tutto nel quadro

costituzionale dei poteri o comunque nei meccanismi che disciplinano il procedimento di

formazione delle leggi. Esse evidenziano il bisogno del Governo di imporsi su

maggioranze poco compatte attraverso l’uso di strumenti legislativi che assicurino tanto

ridotto di leggi, che sale nel periodo centrale della legislatura per poi scendere lievemente

all’avvicinarsi della sua scadenza. Quanto al procedimento di approvazione delle leggi, si

registra un significativo ricorso alla Commissione in sede referente e una diminuzione

delle Commissioni in sede legislativa. Questo dato si accompagna ad altri due elementi

significativi: l’aumento del tempo di approvazione dei progetti di legge di iniziativa

parlamentare e la riduzione della percentuale di proposte di legge di iniziativa

parlamentare promosse da deputati appartenenti all’opposizione che poi sono state

definitivamente approvate.

La prevalenza dell’iniziativa governativa

In tutte e due le legislature si nota una netta prevalenza dell’iniziativa governativa su

quella parlamentare, segno del fatto che oramai siamo dinnanzi ad una fase matura dello

sviluppo del sistema politico maggioritario, entro la quale la proposta di leggi da parte del

Governo rappresenta il mezzo principale per dare attuazione al programma legislativo

della maggioranza parlamentare. È invece scarsamente incidente l’iniziativa legislativa

popolare. Nessuna proposta di questo genere è divenuta legge, anche se in due casi le

iniziative popolari sono confluite in un testo unificato poi divenuto legge.

Tempi medi di approvazione e passaggi parlamentari

L’iniziativa governativa prevale su quella parlamentare non solo per i numeri complessivi,

ma anche con riguardo ai tempi medi di esame e di approvazione. Nella XVI legislatura il

tempo medio di approvazione delle leggi di iniziativa parlamentare è stato di circa 483

giorni. Il numero sale a 595 giorni nella XVII legislatura. All’opposto, il tempo medio di

approvazione dei disegni di legge governativi è stato di 154 giorni nella XVI ed è diventato

di 286 giorni nella XVII. Nella scorsa legislatura c’è stato un aumento considerevole dei

giorni necessari per l’approvazione dei disegni di legge governativi dovuto soprattutto alle

leggi di ratifica. Nelle ultime legislature più o meno i quattro quinti

delle leggi sono state approvate con un sistema di cd. «bicameralismo alternato» o

«monocameralismo di fatto». Un sistema nel quale solo la Camera che avvia l’esame della

legge interviene sul testo e l’altra si limita a confermare o ratificare la decisione presa

nell’altro ramo. Durante la XVI legislatura delle 190 leggi di iniziativa governativa

approvate 158 leggi (83,2%) sono state approvate con una sola lettura in ciascuna delle

Camere, mentre in 25 casi è stata necessaria una nuova lettura del ramo del parlamento

intervenuto per primo; in 5 casi è stato necessaria una doppia lettura. Nella XVII

legislatura si riscontrano cifre molto simili, a riprova della natura stabile di questo modo di

procedere. Delle 199 leggi di iniziativa governativa, infatti, 174 (87,4%) sono state

approvate con una sola lettura di entrami i rami (in 25 casi è stata necessaria una

seconda lettura di un solo ramo e per una sola legge è stata necessaria una doppia

lettura). L’elemento forse più interessante di tutti è il fatto che si nota un abbassamento

considerevole del livello di “monocameralismo di fatto” tanto nella XVI (56,6%) quanto

nella XVII legislatura (58,5%), a testimonianza del fatto che è soprattutto per quei tipi di

procedimenti che oramai si usa scegliere la via più breve. La percentuale di leggi per le

quali è stata sufficiente una sola lettura provenienti da progetti di legge di origine

parlamentare è decisamente più alto del numero di leggi di origine governativa approvate

allo stesso modo. In questa parte del documento del Rapporto sulla legislazione, inoltre,

si scopre un dato ulteriore: il numero di progetti di legge che viene approvato con il primo

passaggio alla Camera è nettamente maggiore del numero di leggi che viene approvato

con il primo passaggio al Senato. Per i casi in cui c’è bisogno di una seconda lettura solo

in un ramo del Parlamento è prevalente il caso in cui nel passaggio al Senato occorre

tornare alla Camera, anziché l’opposto.

Le leggi delega e i decreti legislativi

Lo strumento della delega rappresenta numericamente il metodo più utilizzato per la

produzione di fonti normative primarie. L’uso massiccio del decreto legislativo si è

consolidato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 360/1996 (XIII legislatura) come

mezzo principale per attuare il programma di governo e per recepire il diritto europeo. Nel

corso della XVII Legislatura sono state approvate 36 leggi-delega; di queste, 9 danno

attuazione al diritto europeo; in 12 leggi la delega risulta accessoria rispetto all’impianto

generale in quanto finalizzata o a dare attuazione a specifici aspetti ovvero al riordino

normativo conseguente alle riforme introdotte con la legge; 15 leggi, invece, affidano ai

decreti legislativi delegati la riforma di settori specifici dell’ordinamento. In continuità con

quanto avvenuto nelle precedenti ultime legislature di durata quinquennale , quest’ultima

tipologia è riscontrabile soprattutto tra le leggi approvate negli anni centrali della

legislatura (2014–2016). Ciò conferma l’orientamento ad affidare a deleghe di ampia

portata l’attuazione di parti significative del programma di governo. Nella XVI legislatura

sono state conferite 401 deleghe mentre nella XVII legislatura sono stati approvate in

totale 533 deleghe. Quanto ai decreti legislativi approvati, risulta che nella XVI legislatura

sono stati approvati 230 atti mentre nella XVII legislatura il numero sale a 257 decreti

legislativi. Anche in questo caso, in forza dell’effetto di molteplici fattori, si nota la

diminuzione di fenomeni patologici concernenti l’uso della delega legislativa, cioè la

prassi di stravolgere i limiti dell’art. 76 Cost. attraverso le deleghe integrative e correttive.

Venendo al piano delle fonti, il ragionamento che si può fare partendo dai numeri sull’uso

delle deleghe va in due direzioni. La prima è quella che mette in evidenza la duttilità e

l’efficacia della delega come meccanismo buono per molti scopi. Sebbene siano molte le

deleghe inattuate al termine della legislatura e connaturate allo scarto tra prassi e modello

costituzionale - questo strumento di normazione si contraddistingue per la notevole

duttilità, potendo essere piegato in molte direzioni in ragione della ampiezza della

previsione costituzionale. Il secondo rilievo che può essere condotto alla luce dei numeri

riguarda l’uso tipizzato della delega e del decreto legislativo. Le funzioni di questi

meccanismi si sono progressivamente tipizzate: da un lato, nel servire l’attuazione

dell’indirizzo politico del Governo e, dall’altro, nel garantire l’attuazione del diritto

europeo.

I decreti-legge

Il numero dei decreti-legge è sceso significativamente durante la XVII legislatura. la

diminuzione dei decreti-legge è stata attribuita principalmente ad un uso più razionale

delle fonti primarie ed in particolare alla assimilazione, all’interno del procedimento di

formazione delle leggi, di due indirizzi convergenti: da un lato, la corte costituzionale ha

censurato disposizioni inserite nelle leggi di conversione perché eterogenee rispetto al

contenuto originario; dall’altro, i moniti espressi dai Presidenti Ciampi, Napolitano e

Mattarella durante le loro presidenze. Sebbene non si possa dire che vi è una

corrispondenza diretta tra sentenze della Corte e i moniti dei Presidenti della Repubblica,

da un lato, e il diverso utilizzo delle fonti primarie, dall’altro, si può comunque riconoscere

che tali indirizzi hanno inciso notevolmente sulla prassi e sull’uso eccessivamente

“disinvolto” dei decreti-legge. La Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera ha

richiesto alla Commissione Affari costituzionali la predisposizione di una relazione per

l’Assemblea sul fenomeno della decretazione d’urgenza nella quale viene sottolineata la

necessità di una cultura istituzionale e politica che riesca ad “impostare le azioni del

Parlamento e del Governo in modo razionale, attraverso un’attenta e sistematica

valutazione dei tempi e dei contenuti della decisione legislativa”, evitando un abuso del

concetto di “emergenza”.

Di legislatura in legislatura, si è, infatti, determinato il cd processo di «rarefazione

dell’attività legislativa classica». Gli atti normativi primari e secondari del Governo hanno

finito per diventare la strumentazione «ordinaria» di realizzazione dell’indirizzo politico,

non solo in materia economica, ma anche in altri settori rilevanti come l’ambiente,

l’istruzione, la sicurezza. Le leggi che non appartengono alla iniziativa vincolata del

Governo sono diminuite e i provvedimenti governativi incidono sempre più su questioni

legate ai diritti e alla attuazione della Costituzione. È soprattutto attraverso la

decretazione d’urgenza che si raggiungono due importanti risultati combinati che in altro

modo sarebbero stati impossibili: l’immissione nell’ordinamento di norme provvisorie e la

presentazione di un disegno di legge che, come tale, viene discusso, emendato, più o

meno profondamente, e approvato con una procedura più rapida e concordata rispetto a

quella normale.

La prassi e i regolamenti parlamentari si sono sviluppati nel senso di considerare la

conversione come occasione di negoziazione legislativa e come strumento per inserire

nel disegno di legge di conversione qualsiasi emendamento, sino al limite del totale

stravolgimento del testo originario.

Dal 2007 la Consulta ha mostrato una maggiore audacia sia nel controllare i decreti

legislativi adottati fuori dai binari della legge di delega sia nel dichiarare l’incostituzionalità

dei decreti- legge e delle leggi di conversione viziati per mancanza dei requisiti fissati

nell’art. 77 Cost. Le sentenze della Corte costituzionale, unite ad alcune prese di

posizione formali e informali dei Presidenti della Repubblica, hanno avuto rilevanti effetti

su questa situazione, ma certo non hanno bloccato l’uso oltre il limite dei decreti-legge,

così come non hanno impedito l’approvazione di atti estremamente eterogenei o

l’introduzione di emendamenti disomogenei durante la fase di conversione.

Il passaggio a un sistema elettorale maggioritario e a Governi di coalizione pre-elettorali

hanno solo accelerato la trasformazione del processo di “mediazione-patteggiamento”

sulla legislazione: la certezza sui tempi della decisione è divenuta più importante della

garanzia di assicurare un dibattito nelle aule parlamentari rivolto a definire il contenuto

delle leggi e, poi, la corretta attuazione delle stesse.

In queste condizioni, i Governi e le maggioranze parlamentari hanno bisogno di decidere

velocemente, e per farlo devono mettere sotto pressione le normali procedure

parlamentari, fino a decidere di dare una interpretazione più ampia delle norme della

Costituzione che attribuiscono al Governo la possibilità di esercitare il potere normativo. È

dunque l’accelerazione e la velocità del procedimento legislativo il tratto del momento

presente e l’elemento di trasformazione più forte del sistema delle fonti. Un processo

riformatore che non sembra neanche avere bisogno di un cambiamento espresso della

Costituzione, tanto è capace di imporsi al di sopra delle stesse disposizioni costituzionali.

TENDENZE DELLA NORMAZIONE, CRISI DEL PARLAMENTO E POSSIBILI

PROSPETTIVE

I tratti tipici dell’attuale produzione normativa: velocità, policentrismo e fuga dai

modelli

Sono tre, oggi, i tratti che più caratterizzano la produzione normativa.

Il primo è la velocità con cui si creano e si avvicendano le norme, sempre più “precarie”,

contingenti, spesso sperimentali, con ripercussioni evidenti sulla certezza del diritto e

sull’affidamento dei cittadini. Le ragioni di questa instabilità sono rintracciabili sia

all’esterno sia all’interno dei procedimenti di formazione delle norme. Possiamo citare, tra

le cause più rilevanti, la crescita esponenziale delle domande sociali, l’esplosione dei

fenomeni di globalizzazione, la sempre più frequente esigenza di aggiornamento

normativo. A tali ragioni se ne aggiungono altre derivanti dalle trasformazioni del sistema

politico, quali la diminuzione della capacità delle istituzioni di svolgere il tradizionale

compito di mediazione degli interessi, la crescente esigenza di visibilità dei soggetti

regolatori, l’espandersi del ricorso alle pratiche negoziali tra istituzioni e attori sociali.

Il secondo tratto tipico è il policentrismo normativo , ovvero la coesistenza di un numero

sempre maggiore di attori della normazione, sia a livello interno (Parlamento, Governo,

autonomie territoriali, autorità amministrative indipendenti, ecc.) sia a livello

sovranazionale e internazionale, senza contare il fenomeno, diverso ma concorrente,

dell’espansione del ruolo creativo dell’interpretazione giudiziaria; tutto questo rende il

sistema delle fonti progressivamente più articolato, specializzato e sovente confuso.

Il terzo tratto tipico è la fuga dai modelli che dovrebbero orientare e delimitare l’attività di

produzione delle norme, definiti dalla Costituzione e dalle altre fonti sulla produzione.

La maggior parte delle leggi viene oggi approvata con due sole letture da Camera e

Senato, la stessa sembra mostrare come il sistema parlamentare si sia sostanzialmente

adattato, nella prassi, al fallimento dell’obiettivo, perseguito attraverso la strada delle

riforme, del superamento del bicameralismo paritario. Si tratta di una tendenza

progressivamente affermatasi a partire dalla XV Legislatura , che tuttavia oggi pare

ulteriormente rafforzata, atteso che oltre l’ottanta per cento delle leggi risulta approvata

con un sistema di “monocameralismo di fatto”. A decidere, dunque, è, alternativamente,

ora la Camera ora il Senato, ovvero esclusivamente il ramo del Parlamento ove si avvia

l’esame della legge, mentre l’altro ramo si trova sostanzialmente “costretto” a svolgere un

ruolo di mero organo ratificatore. Oggi la gran parte della produzione legislativa è

veicolata dalla decretazione d’urgenza, attraverso la quale si realizzano riforme di ampi

settori dell’ordinamento e si mette mano a vere manutenzioni della produzione normativa.

Dopo una leggera flessione del numero dei decreti-legge registratasi nella XVII Legislatura

la situazione è progressivamente tornata ad una “patologica normalità”.

Decreto legislativo e decreto-legge rappresentano oggi la forma principale di normazione

primaria, risultando quindi assolutamente rafforzata la tendenza allo spostamento del

baricentro del potere normativo primario dal Parlamento al Governo , con evidenti

ricadute sull’attività legislativa “classica”, ormai sempre più “rarefatta”.

La fuga dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988 può spiegarsi sia in ragione dell’eccessiva

complessità del procedimento ivi previsto sia in relazione ad esigenze di “aggiramento”

della portata normativa dell’art. 117, comma 6, Cost., laddove il legislatore costituzionale

del 2001 ha previsto, con un criterio assai rigido, che lo Stato sia titolare della funzione

regolamentare nelle sole materie attribuite alla sua legislazione esclusiva, mentre, per il

resto, tale funzione risulti riservata alle autonomie territoriali. Il legislatore statale ha in

parte ignorato e in parte eluso tale profonda innovazione costituzionale, non ritenendo di

poter rinunciare alla possibilità di regolare ampi settori dell’ordinamento attraverso

l’utilizzo flessibile della normazione sia di rango primario che secondario. Da ciò è disceso

il largo utilizzo di forme alternative e anomale di produzione normativa,

approfonditamente analizzate dalla dottrina , quali, soprattutto, l’approvazione di decreti

di natura non regolamentare e il fenomeno della cd. “rilegificazione” di oggetti già affidati

alla potestà regolamentareUna specifica, ulteriore criticità che riguarda il piano della

normazione secondaria può essere poi individuata nella massiccia espansione che ha

conosciuto negli ultimi anni l’attività regolatoria delle autorità amministrative indipendenti.

L’esempio più rilevante può essere tratto, di recente, dalla riforma del codice dei contratti

pubblici, laddove il d.lgs. n. 50 del 2016 ha affidato la sua successiva integrazione e

attuazione all’adozione di linee guida di varia natura, tra le quali alcune approvate

esclusivamente dall’ANAC e dal carattere qualificato espressamente come vincolante.

Tali linee guida hanno un chiaro contenuto giuridico, peraltro sostituendosi a disposizioni

regolamentari abrogate con effetto dalla loro approvazione, e sono idonee ad incidere a

largo spettro sulle posizioni giuridiche dei destinatari. Malgrado ciò, il Consiglio di Stato,

Sarebbe opportuno rafforzare i limiti riguardanti l’esigenza che il decreto-legge contenga

misure di immediata applicazione e il suo contenuto sia specifico, omogeneo e

corrispondente al titolo, nonché che lo stesso debba essere pubblicato, senza ulteriori

adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione con la

clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Inoltre, andrebbero

irrobustiti i limiti inseriti più di recente, in materia di chiarezza dei testi normativi, con l’art.

13 bis della legge n. 400 del 1988 ove si prevede, al comma 1, che “il Governo,

nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a

sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi

espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre

norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari

emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in

forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le

disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse

intendono richiamare”.

altre due potrebbero essere le riforme auspicabili sul piano costituzionale: in primo luogo,

potrebbe essere coltivata la prospettiva di inserire in Costituzione un riferimento più

esplicito alla buona scrittura delle leggi; in secondo luogo, allo scopo di garantire la

sussistenza di una completa istruttoria legislativa nel corso dell’ iter di approvazione delle

leggi, andrebbe rafforzato il riferimento in Costituzione alla rilevanza e imprescindibilità

della stessa. In merito al primo aspetto, può notarsi come la richiamata prospettiva

potrebbe consentire alla Corte Costituzionale di intervenire con maggiore efficacia sulla

qualità delle leggi, in un certo senso supportando e incentivando una tendenza che, negli

ultimi anni, la stessa ha mostrato di voler seguire. Può ricordarsi, a tale proposito, che il

Giudice delle leggi, malgrado la scarsità di appigli reperibili in Costituzione, ha adottato di

recente alcune decisioni tese a stigmatizzare la scarsa chiarezza e razionalità di alcune

leggi regionali. In tali le occasioni, per inciso, il parametro costituzionale è stato

individuato nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art.

97 Cost.

La prospettiva di riforma dei regolamenti parlamentari, tre puntuali proposte. Innanzi tutto,

occorrerebbe mettere mano alla questione riguardante i procedimenti abbreviati per i

disegni di legge governativi di cui sia dichiarata l’urgenza, dando effettiva attuazione alla

previsione di cui all’art. 72, comma 2, Cost., in modo da consentire all’Esecutivo di poter

contare su una legittima corsia preferenziale per i progetti considerati indifferibili, con

tempi brevi e tendenzialmente certi; questa potrebbe rappresentare una soluzione per

alleggerire, almeno in parte, la prassi, lesiva della democrazia parlamentare, del ricorso

eccessivo alla decretazione d’urgenza in combinato con la presentazione in Parlamento di

maxi-emendamenti e connesse questioni di fiducia.

A quest’ultimo proposito, sempre attraverso la via delle modifiche dei regolamenti

parlamentari, parrebbe opportuno intervenire al fine delimitare la possibilità del ricorso

alla questione di fiducia, e ciò soprattutto con riferimento alle leggi delega e, appunto, alle

leggi di conversione, così come sembrerebbe necessario inserire negli atti di autonomia

delle Camere delle norme tese a contenere la possibilità, in sede di conversione dei

decreti-legge, di presentazione di emendamenti, con particolare riguardo a quelli di

contenuto eterogeneo rispetto al provvedimento originario.

Il Parlamento organo di “controllo” dell’attività normativa: due possibili sviluppi

Se il Parlamento, per molteplici ragioni, non è più l’epicentro della produzione delle

norme, esso dovrebbe, perlomeno, sfruttare al meglio gli spazi che l’ordinamento gli

riconosce per “interloquire” attivamente con i diversi altri attori della normazione,

ovviamente a cominciare dal Governo, rafforzando una funzione dialettica nei confronti

degli stessi, ovvero rivitalizzando le prerogative di garanzia e di controllo esercitabili

certamente anche nell’ambito dell’attività di produzione normativa.

A tal proposito è opportuno fare riferimento a due questioni:

a. istruttoria legislativa, “nodo procedimentale” imprescindibile -> dinanzi ad una

produzione legislativa per lo più di iniziativa del Governo, prendere sul serio l’istruttoria

significherebbe consentire alle Camere di verificare la sussistenza dei presupposti, formali

e sostanziali, sulla cui base l’Esecutivo persegue le proprie finalità. È nel corso

dell’istruttoria, infatti, che sono acquisiti gli elementi di conoscenza riguardanti l’intervento

normativo, che viene valutata la sua coerenza rispetto alla Costituzione o alle norme

dell’Unione europea, che viene accertata l’adeguatezza della disciplina rispetto al

contesto sul quale essa andrà ad incidere, che infine viene esaminata la chiarezza e

univocità del testo proposto. Già nella seconda metà degli anni Novanta, proprio

all’indomani di una stagione caratterizzata dal ricorso massiccio a deleghe legislative e

decreti-legge e segnata dalla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 360 del 1996, il

Parlamento era corso ai ripari, dapprima attraverso l’approvazione di due circolari del

Presidente del Senato e del Presidente della Camera, dal contenuto analogo , e

successivamente, soltanto alla Camera, con una riforma piuttosto ampia del

Regolamento. In particolare, l’art. 79 di tale testo, come novellato nel 1997, celebrava

proprio la centralità dell’istruttoria legislativa, precisando che la stessa doveva essere

“finalizzata all’acquisizione di elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e

l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo”. I problemi principali riguardanti

l’istruttoria attengono a due questioni: la prima attiene al fattore tempo, ovvero alla

circostanza che la programmazione dei lavori parlamentari impone tempi così stretti da

rendere tale passaggio un adempimento trascurato. La seconda ragione dell’insuccesso

dell’istruttoria legislativa attiene allo sbilanciamento che si registra nel corso di essa tra

Parlamento e Governo. L’art. 79 del Regolamento della Camera stabilisce, in particolare,

al comma 3, che “la discussione in sede referente è introdotta dal presidente della

Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli

elementi informativi necessari” per valutare la qualità e l’efficacia dell’intervento. la

necessità dell’istruttoria legislativa nell’ambito del procedimento legislativo ordinario può

essere fatta implicitamente derivare dallo stesso art. 72 Cost., nel quale in effetti si

prevede come la “procedura normale” debba contemplare il necessario “esame” della

Commissione. In questa direzione, del resto, è andata la Corte costituzionale nella

recente ord. n.17del2019 , laddove, pur dichiarando inammissibile il ricorso per conflitto

di attribuzione promosso da alcuni senatori in relazione alle modalità con le quali era stata

approvata la legge di bilancio per il 2019, ha avuto modo di sottolineare l’importanza che

“il ruolo riservato dalla Costituzione al Parlamento nel procedimento di formazione delle

leggi sia non solo osservato nominalmente, ma rispettato nel suo significato sostanziale”,

precisando in proposito che l’ iter scandito dall’art. 72 Cost. consente ai singoli

parlamentari di “collaborare cognita causa alla formazione del testo, specie nella fase in

commissione”. La Corte ha osservato, ancora, che la Costituzione richiede che tali “snodi

procedimentali” siano sempre rispettati a tutela delle Assemblee parlamentari e a

garanzia dell’ordinamento nel suo insieme, che “si regge sul presupposto che vi sia

un’ampia possibilità di contribuire, per tutti i rappresentanti, alla formazione della volontà

legislativa”. Dunque, l’istruttoria sembra essere annoverata tra gli snodi procedimentali

imprescindibili per la vita del Parlamento e dell’ordinamento nel suo complesso.

Ma in presenza di quali presupposti, il Giudice delle leggi può dichiarare

l’incostituzionalità di una legge per difetto d’istruttoria: sarebbe auspicabile un intervento

di livello costituzionale che andasse nel senso di rafforzare il parametro dell’art. 72 Cost.,

nel frattempo può comunque registrarsi un clima più favorevole nei confronti di aperture

su questo fronte; i trentasette senatori ricorrenti si erano lamentati proprio della

circostanza che la legge fosse stata approvata con “grave compressione dei tempi di

IRRISOLTA PROBLEMATICITÀ DEL BICAMERALISMO ITALIANO TRA INTENTI

RIFORMISTICI E LACUNE NORMATIVE

Il bicameralismo paritario come nodo irrisolto della Costituzione repubblicana

La configurazione del Parlamento è basata sulla parità di posizione e funzioni delle due

Camere elettive, espressione di un complesso e faticoso compromesso in Assemblea

costituente e ulteriormente rafforzata a seguito dell'entrata in vigore della l. cost. 2/1963.

Essa è stata definita, anche in un'ottica comparatistica, atipica e giustificata, oltre che

come omaggio alla tradizione, quale antidoto a possibili degenerazioni assemblearistiche:

infatti, le due Camere avrebbero consentito «una forma più articolata di checks and

balances all'interno della stessa struttura parlamentare; e questo spingeva a ricercare gli

elementi di differenziazione tra le due Camere essenzialmente sul terreno elettorale, in

modo da consentire due "rappresentazioni" diverse e, al limite, contrapposte della stessa

base popolare».

Nel testo costituzionale vi sono elementi di differenziazione. le differenze più significative

tra Camera e Senato sono quelle derivanti dai regolamenti parlamentari; da questo punto

di vista, come si dirà, la recente revisione del regolamento del Senato del 2017 appare, in

qualche misura, ambivalente.

In merito alle scelte dei Costituenti, si è parlato di un problema non risolto di dare un

fondamento ragionevole al bicameralismo, poiché esso è nato «dalla combinazione di

spezzoni di esperienze e modelli diversi». Il bicameralismo non ha contribuito al

miglioramento della qualità della legislazione, favorendo talvolta fenomeni di

deresponsabilizzazione , mentre nelle ultime legislature sembra radicarsi nella prassi una

sorta di "bicameralismo alternato" o "monocameralismo di fatto" poiché, per abbreviare i

tempi, la seconda Camera spesso si limita a ratificare il testo deliberato dalla prima. Una

tale prassi ha conseguenze rilevanti sul piano dei rapporti sia tra i due rami del

Parlamento (poiché la Camera che esamina il testo per seconda è di fatto privata di

un'adeguata capacità di analisi e di discussione del testo), sia tra il Parlamento e il

Governo, essendo quest'ultimo, nell'attuale stagione della "perenne urgenza", ad

atteggiarsi non solo come dominus della potestà emendativa ma anche come

protagonista di quella prassi della presentazione di questioni di fiducia su maxi-

emendamenti.

Quindi, il "monocameralismo di fatto", affermatosi nel più recente periodo, è espressione,

da una parte, della crisi del sistema partitico e della accresciuta rilevanza degli apparati

tecnici e amministrativi , e, dall'altra, della volontà del Governo «di rendere il

bicameralismo perfetto una formula utile solo per certe tipologie di leggi in relazione al

tempo a disposizione per deliberare».

Il problematico rendimento del bicameralismo paritario in una prospettiva storica

I limiti del bicameralismo paritario sono stati diffusamente e precocemente denunciati già

nel corso della prima legislatura

: Meuccio Ruini nel 1952 dovette riconoscere che le

soluzioni accolte nella Costituzione riguardo alla seconda Camera «lasciano un senso

diffuso di insoddisfazione», richiamando i lavori della Costituente nei quali si parlò

dell’«“inquietante enigma del Senato”». Tale assetto non ha subito riforme né si sono

rivelati decisivi i correttivi dati dai tentativi di razionalizzazione del bicameralismo operati

da fonti costituzionali, da fonti legislative, dai regolamenti parlamentari, nella prospettiva

di una unificazione e di un coordinamento delle fasi conoscitive dei procedimenti. Anche

le differenze, limitate fino al 1993, presenti nei sistemi di elezione di Camera e Senato non

sono mai state tali da determinare maggioranze diverse, nonostante il maggior “costo” in

termini di voti di un seggio senatoriale per i partiti di consistenza media o piccola.

Diversamente dopo il 1993, venuto meno il collante dato da un sistema politico forte e

strutturato, i problemi del bicameralismo paritario sono apparsi ancora più evidenti, anche

per le più marcate difformità contenutistiche delle leggi elettorali che hanno reso assai più

difficile la formazione di maggioranze politiche omogenee nei due rami del Parlamento.

Emblematica è la l. 270/2005 che per il Senato stabilì un sistema di premi di maggioranza

regionali per ottemperare ad un rilievo informalmente avanzato dal Capo dello Stato, in

ossequio all’art. 57, comma 1, Cost. , sul presupposto dell'impossibilità di prevedere un

premio di maggioranza a livello nazionale. Una tale interpretazione, però, è apparsa

opinabile, poiché la locuzione «base regionale», definita «generica, ambigua, polivalente»

e «chiaramente frutto di un compromesso mal riuscito ed a fatica raggiunto

dall’Assemblea costituente».

Il bicameralismo paritario nel dibattito sulle riforme istituzionali fino al 1993

Il dibattito sull'assetto del Parlamento prese le mosse in modo organico all'inizio degli

anni Ottanta ma esso ha stentato a individuare soluzioni convincenti sul piano tecnico e

ampiamente condivise sul piano politico.

Evidenziato già nel 1983, «il bicameralismo è solo un aspetto della più complessa

questione del Parlamento e della sua crisi. Altri temi sono in gioco: l'organizzazione

interna delle Camere, il procedimento legislativo, la disciplina dell'iniziativa legislativa, i

rapporti con il Governo, la delegificazione, le relazioni con i partiti, con i sindacati e gli altri

gruppi sociali, i sistemi elettorali». Le prime progettazioni istituzionali proponevano

correzioni costituzionali che non mettevano in discussione l'elettività diretta del Senato

ma incidevano sulla definizione delle funzioni nell'ottica di un "bicameralismo

procedurale”.

Il dibattito sul bicameralismo paritario dopo la svolta del 1993

A livello di progettazioni istituzionali non era sviluppata la connessione tra riforma del

Parlamento e riforma delle autonomie territoriali che invece iniziò ad emergere a partire

dagli anni Novanta. La questione regionale e la problematica della rappresentanza degli

enti territoriali in Parlamento in questa fase non era infatti avvertita, soprattutto a livello

politico, come centrale. Costituiscono eccezioni la proposta della Commissione Bozzi che

prefigurava l'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con

rappresentanti delle Regioni, affidando a tale organo funzioni consultive in ordine a

progetti di legge riguardanti le materie di cui all'art. 117 Cost. o materie concernenti le

strutture e il funzionamento delle Regioni e degli enti territoriali.

nel dibattito sulle riforme istituzionali che si sviluppa dopo la svolta del 1993, la tematica

della differenziazione del bicameralismo, vista come un «modello vincente», perché

«consente di assegnare a ciascuna Camera, in ragione della sua funzione, un proprio

ruolo ed una propria funzione, evitando il rischio di duplicazioni prive di effettivautilità»,

comincia a essere coniugata con la rappresentanza degli enti territoriali, a seguito di un

percorso di riforma che inizia negli anni novanta sul terreno della legislazione ordinaria (le

c.d. "leggi Bassanini") per trovare un suo punto di arrivo nelle l. cost. 1/1999, 2 e 3/2001.

Nello stesso periodo, le Regioni iniziano a elaborare proprie proposte anche di revisione

costituzionale che riguardavano la trasformazione del Senato in una "Camera delle

Regioni". Paladin sosteneva nel 1996 che «l'essenziale sta in ciò: che la seconda Camera

funge, in questo quadro, da garante dei poteri locali, allontanando in tal modo

l'eventualità - più volte concretatasi in Italia - che lo Stato centrale trasferisca funzioni e

risorse con la mano destra, per poi recuperarle con la sinistra». Ciò viene espresso

nell’ultima parte dell’art. 5 Cost.: il riferimento alla necessità di adeguare i principi e i

metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento non è stato

infatti adeguatamente valorizzato, pur apparendo, di «una modernità, vista oggi, per certi

aspetti, persino sconvolgente». la riforma del Senato è apparsa come un anello mancante

d) la facoltà per la Commissione di procedere, ogni qual volta lo ritenga opportuno, alla

consultazione delle autonomie territoriali, nell'istruttoria per l'attività consultiva di sua

competenza, potendo 1) richiedere alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee

legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome, alle associazioni di enti locali ed agli enti territoriali di

trasmettere i propri rilievi; 2) svolgere audizioni dei rappresentanti dei soggetti

rappresentativi delle autonomie territoriali, anche su loro richiesta;

e) la possibilità per gli stessi soggetti di segnalare alla Commissione questioni di rilievo

relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle leggi o ad altri ambiti di

competenza della Commissione e di trasmettere alla Commissione gli atti già

approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione stessa;

f) la facoltà per la Commissione di richiedere ai soggetti rappresentativi delle autonomie

territoriali, gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle

proprie funzioni.

Si tratta quindi di un atto che, pur connotato da una sorta di "provvisorietà al quadrato"

apre a scenari potenzialmente interessanti.

Il regolamento interno in questione delinea strumenti di raccordo tra le autonomie e un

soggetto titolare solo di una funzione consultiva che ad oggi non è apparso decisivo in

ambito parlamentare.

A tale proposito, nell'attuale legislatura la Commissione per le questioni regionali ha

tenuto la sua prima riunione solo il 23 gennaio 2019, ovvero ben 10 mesi dopo le elezioni

e ciò fornisce l'impressione di una sottovalutazione della rilevanza istituzionale di tale

organo. Inoltre, l'unica disposizione previgente che imponeva (e impone) un

collegamento tra la Commissione per le questioni regionali e la Conferenza Stato-Regioni,

ossia l'art. 12, comma 6, della l. 400/1988, non ha trovato pratica attuazione. Nella XVII

legislatura, infatti, né il Presidente del Consiglio, né il Ministro per gli affari regionali hanno

provveduto a riferire periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni

regionali sull'attività della Conferenza.

Anche precedenti tentativi di immaginare strumenti di interlocuzione tra Parlamento e

autonomie non hanno dimostrato una reale capacità di incidenza.

La revisione del regolamento del Senato del dicembre 2017, nel quadro di una revisione

dell'art. 144, in materia di esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione

europea, prevede che in relazione ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea e alla

verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai

Trattati europei, il Presidente del Senato possa richiedere la consultazione delle

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati

dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione componente e

alla 14

a Commissione. Si tratta di una previsione che appare, più significativa nella misura

in cui essa rappresenta «un primo strumento di coinvolgimento delle assemblee regionali

nel processo decisionale europeo». la partecipazione nella fase di elaborazione del diritto

comunitario e l'esercizio delle relative funzioni di controllo dovrebbe essere «sempre più

ricollocabile su un triplice livello di assemblee elettive.

La riforma del regolamento del Senato in questa parte è quindi da apprezzare come un

primo, parziale tassello di un processo di revisione, possibilmente coordinato tra i due

rami del Parlamento, che dovrebbe riguardare, oltre che il coinvolgimento delle autonomie

territoriali nel procedimento legislativo, anche il numero e le competenze delle

Commissioni permanenti, nonché le procedure di raccordo previste dal Trattato di

Lisbona, con ciò superando la prassi che vede la consultazione di Regioni ed enti locali

assimilata a quella dei rappresentanti di interessi.

Le riforme effettuate nella XVII legislatura incidenti nell'ottica della questione

bicamerale: il Rosatellum-bis

Respinto il testo "Renzi-Boschi" nel referendum costituzionale del dicembre 2016, nella

XVII legislatura sono state varate due riforme rilevanti anche nell'ottica del dibattito sul

bicameralismo.

È da ricordare, in primo luogo, la legge elettorale per le due Camere (l. 165/2017).

Essa, per la prima volta nella storia della Repubblica, delinea, anche sul piano dei

meccanismi tecnici di assegnazione dei seggi, due sistemi elettorali quasi identici per i

due rami del Parlamento. In tal modo, il legislatore ha seguito il monito contenuto

nell'ultima parte della sent. 35/2017 della Corte costituzionale nella quale si legge:

«Questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l’esito del referendum ex art. 138

Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di

posizione e funzioni delle due Camere elettive. / In tale contesto, la Costituzione, se non

impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali

identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della

forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino,

all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».

Entrambi i sistemi elettorali vedono una analoga ripartizione tra il numero di eletti nei

collegi uninominali e numero di eletti nei collegi plurinominali.

Il sistema di riparto dei seggi per il Senato avviene però non su base nazionale come per

la Camera bensì su base regionale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 57, comma 1,

Cost., anche se la l. 165/2017 abbandona una concezione "rigida" di tale disposizione

costituzionale. Infatti essa estende anche al Senato le stesse soglie di sbarramento

previste per la Camera, e quindi a livello nazionale, con un paio di aggiunte: ai fini del

calcolo delle soglie per le coalizioni rilevano le liste che abbiano ottenuto in almeno una

Regione il 20% dei voti validi anche nel caso in cui non ottengano l'1% a livello nazionale;

ai fini del riparto dei seggi in ciascuna Regione, è prevista la possibilità per una lista di

ottenere comunque seggi laddove superi nella Regione di riferimento il 20% dei voti

validi. L'interpretazione della locuzione "base regionale" di cui all'art. 57, comma 1, Cost.,

di per sé non impone l'adozione di sistemi che prevedano l'allocazione dei seggi solo su

base territoriale, vi è da chiedersi se un meccanismo di riparto di seggi ancora su base

integralmente regionale possa convivere con soglie di sbarramento nazionali che

precludono l’accesso a forze politiche ipoteticamente radicate sul territorio ma non

egualmente a livello nazionale. Tale problema non può dirsi risolto con la richiamata

previsione della legge che ammette comunque al riparto dei seggi le liste che abbiano

ottenuto in una Regione ben il 20% dei voti, cioè una soglia così alta da risultare quasi

un’ipotesi di scuola: infatti, nelle elezioni del 2018 tale aliquota è stata superata solo dai

grandi partiti nazionali. In questo modo, tra l’altro, si dà luogo ad un esito per cui una lista

con percentuali anche consistenti (ad esempio il 10% in una Regione) non ottiene seggi

se non supera la soglia di sbarramento nazionale.

Il problema dell’incapienza delle liste: anche in questo caso la l. 165/2017 ripropone per il

Senato, con alcune eccezioni, le stesse previsioni contenute per la Camera, salvo

precisare, visto il più basso numero di seggi, che «nei collegi plurinominali in cui è

assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato». La riproposizione

anche per il Senato del complesso meccanismo di repêchage di seggi non assegnati per

incapienza di candidature nei collegi plurinominali non arriva fino al punto di consentire,

come per la Camera, sia pure come ipotesi estrema, di recuperare eletti fuori dalla

circoscrizione, perché una tale previsione collide con l’art. 57, comma 1, Cost.

La riforma del regolamento del Senato del dicembre 2017

Un'altra riforma rilevante, intervenuta nell'ultima parte della XVII legislatura, è quella del

regolamento delSenato. Si tratta di una revisione ampia, da taluni definita organica,

l'esame di quelle che presentino maggiore rilevanza dal punto di vista politico-

istituzionale. La riforma non intacca la possibilità per il Governo, per 1/5 dei componenti

della Commissione o per 1/10 dei membri dell'Assemblea di richiamare alla sede

referente l'esame della proposta di legge. Tuttavia, per scongiurare il rischio di un uso

strumentale od ostruzionistico di tale prerogativa, è prevista la fissazione, da parte della

Conferenza dei capigruppo, di un termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

In linea con il novellato art. 34 del regolamento, un largo ricorso all'assegnazione delle

proposte in sede redigente, che assorbe circa i 2/3 delle proposte di legge, mentre

nessuna proposta risulta rimessa alla sede deliberante.

Si tratta di due dati che meritano di essere sottolineati: da una parte, infatti, la

valorizzazione della sede redigente, modificata in senso conforme a quella, più articolata,

prevista nel regolamento della Camera, potrebbe essere spiegata come una sorta di

nuovo, potenziale "punto di equilibrio" tra Commissioni e Assemblea nel procedimento

legislativo.

Quanto alla sede deliberante, il suo perdurante mancato utilizzo arginerebbe le

preoccupazioni relative alla possibile riproposizione di alcuni dei fenomeni patologici

riscontrati fino agli inizi degli anni Novanta. La sede referente, è limitata al 16,35% delle

proposte, e ciò è un dato non scontato alla luce dell'ampia latitudine delle "riserve di

assemblea”.

La maggior parte delle leggi approvate nella XVIII legislatura è stata approvata in

entrambe le Camere seguendo il procedimento in sede referente, ricadendo in uno dei

casi coperti da "riserva di assemblea"; solo 3 hanno seguito al Senato la sede redigente,

e, in almeno due casi, l'assegnazione a tale sede è stata decisa, interpretando in senso

restrittivo il riferimento alla «materia costituzionale» contenuto nell'art. 72, comma 4, Cost.

Rimangono i dubbi legati alla generalizzazione delle sedi decentrate: essa infatti deve

essere apprezzata alla luce della ratio dell'art. 72 Cost., che sembra qualificarle come

eccezioni rispetto alla regola, data dal procedimento in sede referente. Inoltre, nel testo di

riforma del regolamento del Senato il ricorso sistematico alle sedi decentrate non si è

accompagnato a previsioni «in tema di garanzia dello svolgimento di approfondimenti

istruttori e di partecipazione durante i lavori delle Commissioni».

L'incerta prospettiva delle riforme istituzionali nella XVIII legislatura: la riduzione del

numero dei parlamentari a "bicameralismo invariato”

Il "contratto per il Governo del cambiamento" tra Movimento 5 Stelle e Lega prevede la

riduzione del numero dei parlamentari ma «senza intaccare in alcun modo il principio

supremo della rappresentanza» e, quindi, senza toccare l'assetto del Parlamento «poiché

resterebbe ferma l'elezione diretta a suffragio universale da parte del popolo per entrambi

i rami del Parlamento senza comprometterne le funzioni». Più in particolare, si prevede

una riduzione a 400 deputati e 200 senatori» sul presupposto che «sarà più agevole

organizzare i lavori delle Camere e diverrà più efficiente l'iter di approvazione delle leggi».

In merito allo status parlamentare, il testo propone l'introduzione di «forme di vincolo di

mandato per i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del

trasformismo. Si allude poi a una nuova disciplina del conflitto di interessie alle modalità

di accertamento, a proposito delle quali si afferma che «la stessa Giunta per le elezioni,

organo anacronistico in quanto composto essenzialmente da politici, contribuisce a

mantenere inattuata qualsiasi normativa in materia». E’ stata prevista l'introduzione del

referendum propositivo, inteso come «un mezzo volto a trasformare in legge proposte

avanzate dai cittadini e votate dagli stessi», la questione dell'obbligatorietà della

pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con conseguente

calendarizzazione, la riduzione dello stock legislativo e la valutazione delle leggi «per

valutare se gli effetti ottenuti nel lungo periodo siano quelli originariamente proposti e, nel

caso, se siano necessarie modifiche, integrazioni o sia addirittura opportuno procedere

alla loro abrogazione». Si tratta quindi di un complesso di possibili interventi, da attuare

anche attraverso puntuali revisioni costituzionali , che deve essere apprezzato

unitariamente.

In linea generale il problema della riduzione del numero dei parlamentari è oggetto di

proposte ormai anche risalenti e la sua ratio risiede nell'esigenza di garantire la migliore

funzionalità del Parlamento.

Il testo riduce a 400 il numero dei deputati e a 200 il numero dei senatori,

conseguentemente diminuendo il numero dei parlamentari eletti nella Circoscrizione

estero a 8 deputati e 4 senatori. Per il Senato il numero minimo di senatori spettanti alle

Regioni è ridotto a 3, salvo che per il Molise e la Valle d'Aosta per le quali si mantengono i

seggi precedentemente stabiliti (rispettivamente 2 e 1), mentre i senatori a vita di nomina

presidenziale sono conservati nel numero di 5.

Nulla è previsto circa l'elettorato attivo e passivo per il Senato.

Con tale progettata riforma, in media vi sarebbe un deputato ogni circa 151 mila abitanti e

un senatore ogni circa 302 mila, con conseguenze in termini di rappresentatività, intesa

come capacità effettiva di presenza sul territorio. Non mancherebbero poi squilibri nella

rappresentanza territoriale, con alcuni territori maggiormente penalizzati.

Per quanto riguarda la Camera, il dato più evidente riguarda la Valle d'Aosta, alla quale

sarebbe assegnato 1 seggio solo in forza dei resti, dato che la sua popolazione risulta

ben inferiore rispetto al quoziente nazionale. Sarebbe stato quindi opportuno inserire

direttamente in Costituzione la garanzia dell'assegnazione di 1 seggio a tale Regione a

statuto speciale, allo scopo di evitare un possibile "svuotamento" della rappresentanza in

caso di variazioni demografiche, improbabili ma non impossibili.

Il numero minimo di senatori sia pari a 3 per le regioni e per le province autonome. In

quest’ultimo caso, si tratta di una novità prevista per tenere conto delle peculiarità del

Trentino-Alto Adige, che però apre il problema di una disproporzionalità non irrilevante,

pur non essendo tale da risolvere seri problemi nell'assegnazione dei seggi.

Infatti, la riduzione dei seggi, oltre a impattare in modo rilevante sull'applicazione della

legge elettorale vigente (non essendo previsti seggi da assegnare con metodo

proporzionale), rischia di compromettere la garanzia di equilibrio nella rappresentanza dei

gruppi linguistici, in particolare con riferimento al Senato. L'individuazione dei collegi

uninominali è attualmente prevista dalla l. n. 422/1991 nella quale si prefigura «la modifica

delle circoscrizioni elettorali per l'elezione del Senato allo scopo di favorire la

partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco

della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi». Tale misura

non impone una determinazione "numerica" dei seggi e quindi non appare ostativa a una

riduzione complessiva dei componenti del Senato.

La proposta di legge costituzionale, qualora venisse approvata, aprirebbe la necessità di

un processo di riforma destinato ad investire i regolamenti parlamentari (con riferimento

all'individuazione delle Commissioni, ma, più in generale, alla determinazione dei quorum

che si riferiscano a un numero fisso di parlamentari).

Bisogna soffermarsi sulle conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari anche

con riferimento alla legislazione di contorno e al sistema di elezione dei deputati e dei

senatori nella circoscrizione estero. La riduzione del numero dei parlamentari avrebbe un

impatto significativo non solo riguardo ai meccanismi di trasformazione dei voti in seggi

ma, più in generale, sulla legislazione di contorno. Nella circoscrizione estero sarebbero

eletti 8 deputati e 4 senatori. In tal modo, alla luce della distribuzione degli eletti in 4

ripartizioni distinte, si determinerebbe una ulteriore e decisa accentuazione del carattere

maggioritario del sistema elettorale. Al Senato ciascuna ripartizione eleggerebbe 1 solo

senatore, nonostante evidenti e forti differenze in termini di numero di cittadini italiani

residenti; ed anche con riferimento alla Camera sarebbero accentuati insieme il carattere