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Capitolo del testo di diritto tributario
Tipologia: Dispense
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Il collegio sindacale – Premessa Collegio sindacale = nel sistema tradizionale è l’organo di controllo interno che vigila sull’amministrazione della società. ◦ Il Codice dettava una disciplina unitaria che rendeva poco efficace il controllo dei sindaci, mentre oggi le regole variano tra società quotate e non quotate: ◦ La riforma 1974 per le società quotate ha introdotto un controllo contabile esterno da parte di una società di revisione, dando vita a una sovrapposizione di funzioni poco funzionale; ◦ La l. 88/1992 ha istituito un apposito registro dei revisori contabili; ◦ La riforma 1998 per le società quotate ha affrancato il collegio sindacale dal controllo contabile, che è riservato al revisore legale dei conti e la riforma 2003 ha esteso ciò alle società non quotate, con la possibilità che lo statuto preveda deroghe in alcuni casi; ◦ La l.183/2011 aveva consentito alle società non quotate di minori dimensioni di nominare un unico sindaco anziché un collegio sindacale, ma ben presto è stata ripristinata la composizione pluripersonale dell’organo.
Composizione. Nomina. Cessazione □ Composizione -> ◦ Nelle società non quotate -> i sindaci formano un organo pluripersonale e collegiale composto da 3 o 5 membri, soci o meno, inoltre bisogna nominare 2 supplenti. La struttura semirigida (3 o 5 membri) ostacola lo svolgimento efficiente delle sue funzioni. ◦ Nelle società quotate -> l’organo di controllo è pluripersonale, con minimo 3 sindaci e 2 supplenti, ma l’atto costitutivo può stabilire liberamente il numero dei sindaci adeguandolo alla complessità dell’impresa sociale. □ Nomina -> ◦ I primi sindaci vengono nominati nell’atto costitutivo e in seguito dall’assemblea ordinaria, ma la legge o la statuto possono riservare la nomina allo Stato e a enti pubblici che abbiano partecipazioni nella società o ai possessori di strumenti finanziari. Quindi di regola i sindaci vengono nominati dallo stesso organo che nomina gli amministratori e ciò ne ostacola la funzionalità perché controllanti e controllati sono espressione dello stesso gruppo di comando. Ma la situazione è mutata nelle società quotate con la riforma 1998 -> un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto dai soci di minoranza con le modalità stabilite dalla Consob, in modo da esprimere l’intera compagine azionaria. □ Tutti i sindaci devono avere requisiti di professionalità , ma è possibile una composizione diversificata del collegio, cioè la possibilità di nominare sindaci con qualità professionali diverse. ◦ Nelle società non quotate almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali , cioè:
◦ Le cause di ineleggibilità sono quelle previste per gli amministratori, mentre quelle di incompatibilità sono più restrittive per assicurare indipendenza, infatti non si possono nominare sindaci:
Il controllo sull’amministrazione ◦ La funzione principale del collegio sindacale è controllare che l’amministrazione della società si svolga rispettando la legge e l’atto costitutivo La vigilanza viene esercitata nei confronti degli amministratori che si occupano della gestione della società, ma riguarda anche l’assemblea, infatti i sindaci hanno il potere-dovere di intervenire nelle riunioni e impugnare le delibere. Inoltre i sindaci svolgono un’ attività sostitutiva dell’assemblea, infatti:
◦ Sotto la propria responsabilità e a proprie spese, i sindaci si possono avvalere di dipendenti e ausiliari per lo svolgimento di operazioni specifiche, ma la società può rifiutarsi di dargli informazioni riservate. ◦ L’attività di controllo può essere sollecitata dai soci, che possono denunziare fatti che ritengono censurabili in modo che il collegio ne tenga conto nella relazione annuale all’assemblea A carico del collegio sorgono doveri specifici se la denunzia proviene dai soci che rappresentano il 5% del capitale sociale e il 2% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o la percentuale inferiore prevista dallo statuto. In tal caso il collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e convocare l’assemblea se ravvisa fatti di gravità rilevante cui occorre provvedere con urgenza.
La responsabilità dei sindaci I sindaci devono svolgere i loro doveri con professionalità e diligenza richieste dall’incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti che conoscono grazie al loro ufficio. ◦ L’obbligo di risarcire i danni grava esclusivamente sui sindaci in solido se il danno deriva dal mancato adempimento dei loro doveri. Culpa in vigilando -> tuttavia è più frequente che il danno derivi da un comportamento degli amministratori, perciò i sindaci sono responsabili in solido con essi quando il danno non si sarebbe verificato se avessero vigilato adeguatamente. In tal caso c’è un concorso di cause che generano l’evento dannoso, ma i sindaci rispondo per fatto proprio, anche se per titolo diverso. ◦ La responsabilità dei sindaci sussiste sia nei confronti della società che dei creditori sociali.
LA REVISIONE ELGALE DEI CONTI Il sistema Con la riforma del 2003 è stato completato l’affidamento del controllo contabile a un revisore esterno. Ci sono ancora regole speciali per la revisione delle società qualificate come “ente di interesse pubblico”, rispetto a cui esiste un interesse generale all’affidabilità dell’informazione finanziaria. Si tratta di società che emettono azioni o altri strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, ma la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Ivass possono estendere tale qualifica anche a società che controllano o sono controllate o sono soggette a comune controllo con altro ente di interesse pubblico. La revisione legale degli enti di interesse pubblico deve essere esercitata da un revisore legale esterno e non è possibile che il compito venga affidato al collegio sindacale.
Conferimento e cessazione dell’incarico ◦ La revisione legale viene esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti oppure dal collegio sindacale se lo statuto lo prevede nei casi consentiti. ◦ Il Ministero dell’economica e delle finanze vigila sugli iscritti nel Registro e il Ministro emana sanzioni proporzionali alla gravità delle irregolarità accertate e sottopone i revisori a controllo almeno ogni 6 anni. ◦ Il revisore esterno viene nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e in seguito dall’assemblea dietro proposta dell’organo di controllo. ◦ Revisore e società di revisione devono essere indipendenti dalla società controllata e se si verificano situazioni lesive dell’indipendenza devono adottare misure per ridurre i rischi o astenersi dal compiere la revisione nei casi più gravi. ◦ Il compenso viene stabilito dall’assemblea all’atto di nomina per l’intera durata dell’’incarico in misura tale da garantire la qualità dei lavori, ma nel corso dell’incarico può essere adeguato in base a criterio oggettivi predeterminati.
◦ L’incarico dura tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, ma è rinnovabile illimitatamente. ◦ L’incarico può essere revocato per giusta causa e insieme alla revoca l’assemblea deve nominare un nuovo revisore. ◦ Revisore o società di revisione possono dimettersi o decidere di porre fine al rapporto di comune accordo, ma le dimissioni devono essere presentate in tempi che consentano alla società di provvedere diversamente alla revisione: la società conferisce l’incarico a un nuovo revisore e il vecchio resta in carica in regime di prorogatio finché la deliberazione di conferimento dell’incarico diventa efficace, ma non oltre 6 mesi dalla dimissione o dalla risoluzione del contratto. ◦ La società sottoposta a revisione deve informare tempestivamente l’autorità di vigilanza sui motivi che hanno portato alla cessazione anticipata dell’incarico, anche per dimissioni o scioglimento consensuale.
La revisione legale degli enti di interesse pubblico ◦ La revisione legale degli enti di interesse pubblico è soggetta a regole speciali e la Consob vigila sull’attività dei soggetti incaricati per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica, infatti può chiedere notizie e documenti a chiunque sia informato dei fatti ed effettua periodicamente il controllo di qualità. ◦ La disciplina è rigida per quanto riguarda l’ indipendenza a causa di scandali finanziari che hanno comportano enormi perdite per gli investitori senza che i revisori avessero riscontrato le irregolarità contabili poste in essere dagli amministratori per occultare il dissesto della società. Per tale motivo opera il principio della rotazione periodica del revisore -> l’incarico dura 9 esercizi per le società di revisione o 7 esercizi per la persona fisica e non può essere rinnovato finché non decorre il periodo di raffreddamento dalla cessazione dell’incarico precedente. ◦ Servizi non-audit -> il revisore o i soggetti a lui collegati offrivano servizi diversi dalla revisione legale dei conti e la minaccia della società di interromperli era un mezzo di pressione sul revisore perché avrebbe comportato la perdita dei compensi. Perciò al revisore e a chi fa parte della sua rete è vietato prestare servizi aggiuntivi alle società di interesse pubblico e alle sue controllate e controllanti. ◦ Porte girevoli -> per evitare l’ incompatibilità la legge disciplina il trasferimento di personale tra società di revisione e società che conferisce l’incarico e viceversa:
Funzioni e responsabilità del revisore legale dei conti Il revisore legale esercita una funzione di consulenza in caso di particolari operazioni, ma la sua funzione principale è l’attività di revisione -> controlla la regolare tenuta della contabilità e dà un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato affinché rappresentino in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. L’attività di revisione è volta a esprimere un giudizio sul bilancio, che può essere: