L'Imprenditore
Innanzitutto l’imprenditore rappresenta il punto centrale attorno al quale prende mossa l’intera disciplina giuridica prevista per il diritto commerciale, o quanto meno la stragrande maggioranza.
Analizzeremo la figura dell’imprenditore sia da un punto di vista economico, e successivamente da un punto di vista giuridico.
Per quanto riguarda la prospettiva economica, l’imprenditore può essere definito come colui che utilizza i fattori della produzione, quindi tutto quello che possono essere considerati sostanzialmente gli imput necessari a produrre appunto il prodotto finale, organizzandoli a proprio rischio, nel processo produttivo di beni o di servizi.
Quindi questo cosa vuol dire?
Vuol dire sostanzialmente che l’imprenditore può essere definito un intermediario tra quanti offrono capitale per finanziare la produzione e lavoro, quindi la forza lavoro e gli operai necessari per avviare il tutto, e chi invece domanda il bene o il servizio finale, quindi la clientela alla quale poi il prodotto sarà destinato.
Quindi l'imprenditore è innanzitutto titolare dell’iniziativa produttiva, quindi questo vuol dire che dirige l’attività e dirige la produzione.
Quindi, ad esempio, andando a decidere quali tipologie di mezzi impiegare oppure le risorse che devono essere coinvolte nel processo produttivo; ma non solo: l’imprenditore è anche il soggetto sulle cui spalle sostanzialmente grava il cosiddetto rischio economico.
Perché rischio economico?
Perché, per quanto riguarda l’attività produttiva, non possono essere calcolati a priori quelli che possono essere i fattori di rischio, che possono quindi incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività.
Facciamo un esempio pratico per chiarire il tutto, supponiamo di avere a che fare, ad esempio, con Mario: Mario ipotizziamo sia un imprenditore che gestisce un'attività che produce appunto mattoni; ecco, Mario, in base a quello che ci siamo detti prima sarà sia il titolare dell'iniziativa produttiva, quindi andrà ad esempio a decidere i turni ai quali dovranno poi sottostare i propri operai, ma soprattutto Mario è il soggetto sulle cui spalle grava il rischio di un eventuale fallimento dell’intera attività produttiva, con tutte le conseguenze poi che da un punto di vista economico ovviamente poi ne derivano.
Analizzando invece la questione per quanto riguarda il punto di vista giuridico, da un punto di vista giuridico il punto centrale del discorso è caratterizzato sostanzialmente dall'articolo 2082 del codice civile.
Che cosa ci dice all'articolo 2082 del codice civile?
L’articolo 2082 del codice civile ci dice che l'imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Mario con la sua attività di mattoni offre un bene, mentre Luca, ipotetico titolare di un ristorante, offre alla clientela invece un servizio.
Quindi questo articolo definisce sostanzialmente lo status di imprenditore, ma cosa vuol dire status di imprenditore?
Vuol dire fissa i requisiti minimi affinché un soggetto possa essere destinatario della disciplina giuridica che il nostro codice civile dedica ad impresa e ad imprenditore.
Analizzando ancora nuovamente la prospettiva giuridica, possiamo notare come vengano in evidenza gli articoli 2086 e 2087 del codice civile: l'articolo 2086 recita che l’imprenditore ha la direzione dell’impresa, ne assume la titolarità ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori che dipendono da lui, mentre l'articolo 2087 recita che l’imprenditore ha l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti adottando tutte le misure atte a proteggere l’integrità fisica e la personalità morale di soggetti che appunto si trovano alle sue dipendenze.
Quindi questi due articoli sostanzialmente cosa fanno?
Il primo, ossia l'articolo 2086, stabilisce nuovamente il concetto di titolarità di impresa, dell'attività produttiva, mentre il 2087 pone un obbligo positivo, quindi un obbligo di fare, nei confronti del nostro imprenditore, che ha l'obbligo di creare un luogo di lavoro sostanzialmente sicuro per i propri dipendenti.
Ricapitolando tutto quello che ci siamo detti fino ad ora: abbiamo analizzato la figura dell’imprenditore e abbiamo detto come esso rappresenti sostanzialmente il punto centrale della maggioranza della disciplina prevista per il diritto commerciale; abbiamo analizzato la sua figura sia da un punto di vista economico che da un punto di vista giuridico: da un punto di vista economico abbiamo analizzato il concetto di iniziativa dell'attività produttiva e il concetto di rischio economico, cioè quei fattori di rischio che a priori non sono prevedibili per l'imprenditore; poi abbiamo analizzato la questione da un punto di vista giuridico, e abbiamo visto, abbiamo analizzato l'articolo 2082 del codice civile, che definisce lo status status di imprenditore, status di imprenditore che va a definire i requisiti minimi affinché un soggetto possa essere destinatario della disciplina giuridica speciale che il codice civile dedica ad impresa ed imprenditore.
Perché speciale?
Perché non tutte le attività possono essere considerate attività produttiva, ma è necessario il rispetto di alcuni requisiti; poi, infine, abbiamo analizzato gli articoli 2086 e l'articolo 2087 del codice civile, e abbiamo visto come l'articolo 2086 sancisce nuovamente il concetto di titolarità dell'attività produttiva, mentre l'articolo 2087 definisce nei confronti dell’imprenditore un obbligo positivo di adottare le misure di sicurezza necessarie per i propri collaboratori.