La Costituzione
Parliamo della costituzione nella e della società in nome collettivo.
Innanzitutto la società in nome collettivo è una società di persone che la legge ha previsto per l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, al pari quindi delle altre società di persone, essa si caratterizza per la prevalente importanza affidata ai soci, quindi alle persone, rispetto alle quote di capitale da ciascuno di essi conferite.
Quindi la struttura della società in nome collettivo non è molto diversa rispetto a quella di una società semplice, anzi è quasi identica per quanto riguarda i rapporti tra soci; tanto è vero che sono del tutto identiche anche le norme ad essa dedicate.
Un'altra caratteristica fondamentale ovviamente di questo tipo di società, è che è rappresentata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci, quindi i soci rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte in nome e per conto, in loro nome e della società.
Quindi, andando
nello specifico poi, vediamo come l'atto costitutivo, o meglio la stipulazione del contratto di società in nome collettivo, deve essere fatta per iscritto o per scrittura privata autenticata dal notaio, oppure con atto pubblico.
Gli amministratori del notaio, nel caso di stipulazione attraverso atto pubblico, sono poi obbligati a depositare il contratto o una copia di esso per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione poi si trova la sede sociale.
Per quanto riguarda poi, in un secondo luogo, le modifiche dell'atto costitutivo, vediamo come esse vengono innanzitutto adottate dall'assemblea dei soci alla loro unanimità, e devono anch'esse iscriversi presso il registro delle imprese; solo a registrazione avvenuta esse diventano opponibili a terzi, a meno che poi non si provi che essi erano comunque a conoscenza di appunto dette modificazioni.
La ragione sociale, per quanto riguarda la società in nome collettivo, deve essere costituita dal nome di uno o più soci, e dall’indicazione del rapporto sociale; non è consentito poi utilizzare il nome di un estraneo, ma se esso viene inserito poi all'interno della ragione sociale, l’estraneo che è stato inserito risponde in modo illimitato rispetto ai terzi che abbiano fatto affidamento sulla presenza del suo nome all'interno della ragione sociale, qualora ovviamente quest'ultimo abbia consentito o comunque abbia tollerato l'utilizzo del nome.
Quindi, ricapitolando quello che ci siamo detti oggi: abbiamo analizzato la società in nome collettivo e in particolare la sua costituzione; abbiamo visto che cosa si intende per società in nome collettivo e che cosa caratterizza in particolar modo la società in nome collettivo, così come avviene per le altre società di persone; abbiamo analizzato la fattispecie dell'atto costitutivo, vedendo le diverse modalità di costituzione e abbiamo analizzato quelli che devono essere i requisiti riguardanti la ragione sociale, evidenziando come non è consentito utilizzare il nome di un estraneo al di fuori dell'ipotesi in cui quest'ultimo risponda comunque illimitatamente delle obbligazioni rispetto ai terzi in buona fede, qualora ovviamente quest'ultimo abbia consentito o tollerato l'uso del suo nome.