Comma 1: chiunque offre o promette denaro o utilità ai soggetti societari o a coloro che svolgono un’attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive (ambito soggettivo più ristretto perché non si parla di un dipendente qualunque, ma di uno che prende delle decisioni), affinché compiano o omettano atti contrari ai loro compiti o doveri di fedeltà, qualora l’offerta non sia accettata, soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 2635 ridotta a un terzo.
Per questa fattispecie di tentativo unilaterale di corruzione, il soggetto viene punito più o meno gravemente di quanto previsto dall’art. 56 c.p__. (atti idonei diretti in modo non equivoco...).?